Il Gobbo

Montegiove tra il XII ed il XIII secolo
Il lignaggio, il piviere e il castello nelle fonti documentarie (1118-1300)

Questa pagina ricostruisce la storia di Montegiove fra il XII e la fine del XIII secolo attraverso le testimonianze documentarie oggi individuate. La prima attestazione diretta del centro montegiovese utilizzata nella ricerca è del 1258, quando compare il rettore della chiesa di San Lorenzo; per le fasi precedenti sono conservati soltanto gli antecedenti necessari a comprendere il lignaggio Bulgarelli-Marsciano, i rapporti con la Chiesa orvietana e la geografia politica nella quale Montegiove emergerà successivamente.

Gli atti relativi a Parrano, Acqualta, Fabro o ad altri centri del circondario non vengono quindi utilizzati come attestazioni di Montegiove. Quando sono mantenuti nella pagina, hanno una funzione esplicitamente genealogica, ecclesiastica o territoriale. La sequenza direttamente montegiovese diventa progressivamente più solida fra il 1258 e il 1297: San Lorenzo, le decime, il pleberium de Monte Iove, il castrum Montis Iovis, la contrata Montis Iovis e l’oratorio di Collis Pornellesis.

La documentazione non consente di fissare senza riserve né la data di fondazione del castello né il momento esatto in cui Montegiove entrò nel patrimonio del ramo di Nerio. Per questo sono tenuti distinti i documenti contemporanei, le edizioni documentarie, le notizie trasmesse da Ughelli e dalla storiografia successiva e le tradizioni locali.

Elenco cronologico della documentazione

1118, Parrano: antecedente del lignaggio

La prima grande soglia da considerare è il 1118. In quell’anno, nel luogo detto Pragule, il conte Bernardo figlio di Bulgarello, con la moglie Persona e i fratelli Gualfredo, Ugolino e Gregorio, regola con il vescovo Guglielmo di Orvieto i rapporti relativi al castello di Parrano, alla sua corte e al distretto. L’atto stabilisce un vincolo giurato: Bernardo e i suoi si impegnano a non sottrarre il castello alla Chiesa orvietana, a concorrere al suo recupero se occupato da altri e a non fare pace con gli avversari senza il consenso vescovile; il vescovo, a sua volta, assume obblighi di non alienazione e di garanzia nei confronti del gruppo familiare.1

Ego Bernardus Comes filius Bulgarelli Comitis sub iureiurando promitto Gulielmo Episcopo ecclesie Sancte Marie Urbeveteris suisque successoribus in perpetuum, quod Castellum de Parrano, nec curtem cum districto cum toto iure atque usu, quod ad predictum castrum pertinet, una cum fratribus meis Gualfredo et Ugulino atque Gregorio et uxore mea scilicet Persona, nos non tollimus unquam aliquando Castellum de Parrano cum curte et districtu, neque per nos, neque per sumissam personam, et si aliquis tulerit, nos adiuvabimus recuperare, et recuperato, retinere per bonam fidem, et nos guerram facere promittimus illis, qui hoc fecerint, postquam nos invitaverit licet Episcopus Gulielmus vel alius eius successor, vel aliquis certus missus eorum pro eis, et neque finem neque pacem cum eis hominibus faciemus sine licentia supradictarum personarum per bonam voluntatem, prius quam nos invitaverint, si Episcopus et successores eius sic nobis observarint, sicut inferius demonstrabitur, si Deus nos adiuvet et sancta Dei evangelia.

Firmum remaneat in perpetuum.

Pro securitate predicta quod fecit Bernardinus et fratres eius et uxor eius de Castello Parrani cum curte, ego Gulielmus Episcopus non vendo, neque dono, neque cambio, nec unquam aliquo ingenio alienabo, nisi Bernardino et fratribus eius, et uxori sue et heredibus eorum in perpetuum, exceptis aliquibus feudis, si alicui infegare voluero, si vos a nobis acquirere volueritis pro tanto pretio, scilicet dare promittimus, si nos dare volumus, pro XL libris bonorum den. Mediolanensium, licet quod tantundem valens et pensionem tantam ibi sit per unumquemque annum ponere X solidorum supradictarum monetarum, et obligo me, meosque successores in perpetuum, si contra hoc scriptum, quod absit, unquam aliquando fecerimus, aut supradicta non observaverimus, tunc supradictum Castrum Parrani totum cum curte et districto ad Bernardinum et ad fratres eius
[lacuna del testo]
et uxori sue et heredibus eorum deveniat sine pretio tantum pensio remaneat ad predictum Episcopum, si Bernardinus et fratres eius et uxor, sicut iuraverunt, observaverint.

Actum est hoc in Pragule inter castrum Parrani et fluvium Clanis, anno dominice incarnationis millesimo C. XVIII, residente Gelasio summa Sede ap. Petri et Pauli, anno eius pontificatus primo, mense aprilis, die martis in presentia bonorum hominum quorum nomina hec sunt. Dono filius Rainerii de Ficulle, et Rollandutius de Carraiola, et Ubaldinus filius Nigri Petri de Savingnano, hi sunt rogati testes.

Ego Rainerius hoc rogavi pactum et post complevi et scripsi.2

La notizia è importante non perché riguardi già Montegiove, ma perché definisce la matrice giuridica e politica del gruppo familiare. Il castello di Parrano appare come una base di potere regolata da patti, giuramenti e diritti episcopali. Nella presentazione storica del lignaggio, questo rapporto con Orvieto rimane il primo punto fermo: i Bulgarelli non sono semplicemente signori locali, ma interlocutori della Chiesa vescovile, entro un sistema nel quale il possesso del castello dipende dal riconoscimento feudale.

La forma genealogica minima del 1118 può essere riassunta così:

Bulgarello
├── Bernardo
│ sposò Persona
├── Gualfredo
└── Ugolino

Stato della fonte. Il documento riguarda Parrano e il rapporto feudale fra i Bulgarelli e la Chiesa orvietana: è un antecedente genealogico e istituzionale, non un’attestazione di Montegiove. Il testo è noto attraverso l’edizione Fumi, che rinvia al cartulario vescovile orvietano. Lo stesso atto contiene Rollandutius de Carraiola e costituisce quindi anche la più antica attestazione documentaria qui utilizzata per Carnaiola: si veda Carnaiola, 1118.

1118 secondo Fumi, Fabro: un documento di contesto territoriale

Luigi Fumi pubblica come giugno 1118 un atto relativo al monastero di San Pietro d’Aquatorta. Il documento non riguarda direttamente Montegiove e non attesta ancora Fabro come castello; è però importante perché mostra l’esistenza di una comunità locale già riconoscibile, indicata attraverso i boni homines de Fabro, chiamati a confermare l’atto insieme ai boni homines di Rosano e di Bicino.
L’atto è una vendita e transazione compiuta dal conte Ranaldo, figlio del conte Aldibrandino, insieme al fratello Pepo, alla madre Maria e alla moglie Berta. Essi cedono all’abate Guglielmo ogni diritto e dominio che dichiarano di avere sul monastero di San Pietro d’Aquatorta e sui suoi beni, compresi territori, pertinenze, diritti di caccia, ministero e distretto del castello di Ripagra. Il prezzo pattuito è di sessanta lire di buoni denari lucchesi, con una clausola di riscatto entro dodici anni: se il denaro fosse stato restituito entro quel termine, i beni sarebbero tornati nel potere dei venditori; in caso contrario, sarebbero rimasti stabilmente nella disponibilità del monastero.
Il documento mostra comunque Fabro inserito nella rete di comunità, monasteri e poteri comitali; proprio per la discordanza cronologica interna dell’atto, non se ne ricava qui una datazione ulteriore della struttura insediativa locale.

In nomine sancte et individue trinitatis ab incarnatione domini M. C. X. VIIJ indictio XI, residente papa Calisto in summa sede apostolorum Petri et Pauli, anno eius pontificatus primo, mense Junii, die sabbati. Ideo ego Raynaldus comes filius Aldibrandini Comitis cum Pepo germano meo et genitrice mea Maria et Berta coniuge mea toti communiter et consentienter vendidimus et trasactamus omne jus et dominium quod visi sumus abere in monasterio sancti Petri Aquetorte et omnibus suis bonis que sunt a flumine Palee usque balneum, castellum de Ripagra cum suo ministerio et districto sine cruce de Balneo, et sicut mittit ins fossatu qui currit inter Lanzola et sanctum Martinum et vadit inter campora et Priscanu, et mittit rigus finalis et vadit in serra, et dividitur a regalibus usque in maiori silva cum suis venationibus, quas soliti sunt a castrenses abere, omnia integre, sicut superius leguntur, vendimus et refutavimus et trasactavimus in supadicto monasterio et in manu domini Abbatis Guillielmi et fratrum eius, eiusque successoribus licet successorum, et pretium inde accepimus sexaginta libr. bon. den. luccensium, sicuti bono animo inter nos convenit federe tali ut si stra spatium XII annorum hos reddiderimus denarios hec omnia que suprascripta sunt a mostra revertantur potestate, et si fra dictum terminum super denarios dictos in potestate ecclesie et abbatis presentis, qui in tempoe fuerit, nec reddiderimus licet violenter aut moleste, sine licentia Abbatis de monasterio licet de suis bonis aliquid tulerimus, et inquisiti abbate, licet eius monachis fuerimus et infra XXX dierum spatium in voluntatis abbatis, qui tunc fuerit, non emendaverimus omnia que supra leguntur integre et absolute sine nostra contradictione nostrorumque heredum, sicut in proprietario jure supradicte eclesie et in potestate abbatis, qui in tempore fuerit, donare, alienare, conmictere subdictioni defensionis cuilibet potestati, pape, regi, marchioni, licet comiti.
Et si nos venditores aliquando in tempore contra hanc cartula venditionis trasactationis ire aut agere tentaverimus, obligamus nos in manu donmi abbatis, licet cui dare constituerit, dare penis de bono argento libras C. et super hiis abeamus maledictione Dei omnipotentis Patris et filii et spiritus sancti, et beate Marie virginis et beatorum angelorum apostolorum martirum confessorum, virginum et pereamus cum Dathan et Habiron, quos terra absorbuit.
Et hanc cartulam venditionis firma et stabile maneat. Et ut firmius stabiliusque permaneat hoc sacramento propris manibus nostris firmavimus et firmare fecerimus bonis hominibus de Rosano, et bonis hominibus de Bicino et de Fabro.
Actum est autem infra monasterio Sancti Petri in capitulo, feliciter in presentia bonorum hominum, quorum nomina subter leguntur.
Signum in manu Raynaldi et Peponis, qui hanc cartulam scribere rogaverunt. Agolinus de Ficulle et Petrus filius Guerruzi et Guido filius Radolfi et Bernardus filius boni hominis et Signorellus filius Ilpizi et Guillelmus de Sucano et Illpizellus de Ripragra histi sunt testes, omnes rogati sunt testes.
Ego Raynerius iudex qui hanc cartulam rogavi et post complevi et reddidi3.

Stato e datazione della fonte. L’atto riguarda Fabro e San Pietro d’Aquatorta, non Montegiove. Fumi lo pubblica come doc. XVI, p. 12 e lo data al giugno 1118; il testo, però, associa l’anno M.C.X.VIIJ al primo anno di pontificato di Callisto II, dato cronologico incompatibile con il 1118. La discordanza impone di mantenere la datazione di Fumi come lettura editoriale problematica da ricollazionare sul testimone, senza correggerla congetturalmente. Il documento è mantenuto soltanto come contesto e non entra nella cronologia diretta di Montegiove.

1137, un documento di contesto della Chiesa orvietana

Il documento del 1137 introduce un secondo momento importante per comprendere la geografia dei poteri nell’area orvietana prima della comparsa diretta di Montegiove nelle fonti. In quell’anno il conte Ottone, figlio del conte Pepo, agendo anche per i fratelli Gentile e Pepo, per la madre Annese e per la moglie Gisla, compie una donazione alla chiesa di Santa Maria, cioè alla sede episcopale di Orvieto. L’atto non riguarda Montegiove in modo diretto, ma è significativo perché mostra l’ampiezza e la dispersione dei beni comitali in una fascia territoriale che comprende il contado orvietano e si estende anche verso i comitati perugino e tudertino.
La donazione comprende castelli, distretti, ministeri, ville, edifici, monasteri, eremi, chiese, terre, vigne, campi, selve e beni coltivati e incolti. Fra i luoghi nominati compaiono Mucarone, Fageto, le due Civitelle, monte Tinioso, Rantula, Pornillo, Fracta e Vangno. Il lessico del documento è molto chiaro: non siamo davanti a una semplice offerta devozionale, ma a un trasferimento patrimoniale complesso, che coinvolge diritti su castelli e distretti e che colloca la Chiesa orvietana al centro della ricomposizione di beni e prerogative signorili.
Particolarmente rilevante è anche il richiamo al comune civitatis. Il conte dichiara infatti di aver ricevuto, per mano di Cittadino figlio di Malabranca, dal comune della città, un corrispettivo del valore di cento lire di anfortiati, indicato come launechin. L’atto mette quindi in scena tre livelli di potere: la famiglia comitale, la Chiesa episcopale di Orvieto e la comunità cittadina. È proprio questo intreccio fra aristocrazia rurale, istituzione ecclesiastica e città comunale che costituisce uno dei tratti fondamentali della storia dell’area fra XII e XIII secolo.
Per il percorso su Montegiove, la donazione del 1137 va letta come documento di contesto. Essa non consente ancora di parlare di un castello montegiovese, ma mostra un territorio già fortemente strutturato da castelli, distretti e diritti signorili. Quando Montegiove emergerà nelle fonti duecentesche, lo farà all’interno di questa più ampia geografia politica, nella quale i possessi comitali, la sede episcopale di Orvieto e le comunità locali erano già da tempo in rapporto fra loro.4.

Anno M. C. XXXVII ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi mensis Augusti, die Dominica, indictione XIV.
Cum aliquis sancte Ecclesie aut alio venerabili loco de suis propriis donationem fecerit, rebus meritum in hoc et in futuro seculo expectare debet, ideoque ego Octo comes filius Peponis comites pro me et pro fratribus meis Gentile et Pepo et Annese matre nostra et Gisla coniuge mea donationem facimus ecclesie sancte Marie que est episcopatum Urbetane civitatis, scilicet de castro Mucarone cum suo districtu, et de Fageto cum suo districtu, et de ambabus Civitellis et monte Tinioso et Rantula et Pornillo, et Fracta cum illorum misteriis et districtis, et si aliquid nobis remansit in castello de Vangno unde olim cartulam fecimus comune civitatis vel ubicumque invente fuerint de nostris rebus in Orbevetanu comitatu et in Perusino et Tudertino castellis, villis et dificatis et inedificatis, monasteriis, ermitoriis, eclesiis, terris, vineis, campis, silvis, cultis vel incultis infra supradictis comitatibus, tradimus ecclesie sancte Marie in manu Radulphi, episcopi Perusine civitatis, et Rainerii archipresbiteri, et Carominius archidiaconi, at aliorum canonicorum et clericorum supradicte ecclesie.
Supradictas res proprietario jure ut admodo liberam habeat potestatem iam dictam ecclesia, vel eius pontifex cum suis clericis possidendi conmutandi vel conferendi proprietario jure sine mostra et rerum nostrorum contraditione.
Unde meritum accepimus nomine launechin per manum Cittadini filius Malabrance a comune civitatis in valente libras c. anfortiatorum.
Insuper stipulatione firmamus quod si ego Octo pro me et pro fratribus meis Jentile et Pepo et Annese matre nostra et Gisla coniuge mea vel nostri heredes supradicte ecclesie hanc donationem rumpere aut litigare voluerimus, tunc haec donatioduplicetur prout tempore fuerit meliorata, et sit anathema et excomunicatus, et a gremio sancte ecclesie sequestratus, et hec cartula donationes sua permaneat firmitate.
Actum ante Ecclesiam sancti Andree in Orbevetana civitate in manu Rodulfi episcopi Perusine civitatis, Rainerii archipresbiteri et Carominus archidiaconi et aliorum clericorum feliciter.
Ego Octo pro me et pro fratribus meis Jentile et Pepo et Annese matre nostra et Gisla coniuge mea hanc cartulam donationis fieri rogavimus et meritum accepimus.
Ego Cittadinus filius Malabrance et Homodei et Ildibrandinus nepotem Homodei et Cenzo Neronis Cenzo et Bernardinus de Rainerii et Mezo Bibiani et Cenzo filius Rainerii Cenzo, et Arpinus et Tebalducius filius Boni, et Mancinus, et Balimanus, et Uraca, et Martinozii rogati testes interfuimus5.

Funzione nella pagina. Anche questo è un documento di contesto: mostra l’ampiezza dei beni e dei diritti trasferiti alla Chiesa orvietana, ma non nomina Montegiove. Non viene quindi utilizzato per retrodatare il centro o il castello.

1139-1212, Bulgarelli e Chiesa orvietana

Il rapporto fra i Bulgarelli e la Chiesa non è lineare. Dopo il 1118, la documentazione mostra una serie di riaggiustamenti, controversie e ridefinizioni. Un atto del 1139 relativo all’abbazia di San Pietro d’Acqualta ricorda la restituzione di beni sottratti da Bernardino, figlio del defunto conte Bulgarello. Il lessico dell’atto insiste sulla sottrazione iniuste et sine ratione, cioè ingiusta e priva di fondamento giuridico. Il dato documenta la presenza precoce dei Bulgarelli nell’area di Acqualta e i rapporti con il monastero. Il collegamento di Acqualta con il successivo assetto territoriale del piviere di Montegiove appartiene alla documentazione più tarda e non viene retrodatato al 1139.6

1139, febbraio, indizione .III., Piegaro.
De Aquaalta7.
[Signum crucis]. In8 Dei nomine. Breve recordationis quod facio ego Bernardinus comes filius quondam Burgarelli una cum voluntate fratris mei et filie mee et filiorum meorum de ipsa inlicita data quam actenus iniuste et sine ratione abstulimus et quam nos omni modo refutamus ad Monasterium Beati Petri Aquealte, hanc refutationem de ipsa inlicita data facimus nos tam predicto monasterio quam hominibus habitantibus in valle ac pertinentibus ad ius et dominium predicti Monasterii. Quam refutationem facio ego Bernardinus cum filiis meis tibi abbati Marceso tuisque successoribus tunc hoc obligo me heredesque meos tibi abbati tuisque successoribus hanc refutationem omni tempore firma tenere, quod si ego Bernardinus vel aliquis filiorum aut heredum meorum contra hoc venire vel (…?) voluerit tunc licet promittimus conponere penam viginti libras de bonis infortiatis. Quia taliter nobis placuit et post pene solutionem hec refutatio firma permaneat semper. Insuper habebimus maledictionem Patris et Filii et Spiritus Sancti et Beate Marie perpetue Virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei usque ad satisfationem. Hoc instrumentum refutationis et obligationis predictus comes sua sponte Dono iudice dictus rogavit.
Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo nono in mense februarii indictione tertia. Actum est hoc in Castro Plagaio. Malabranca filius Rainerii et Gozolus filius Bengaius. Et Remita filius Azolini Falci rogati sunt testes omnes hoc vocati.
Ego Donnus iudex dictando complevi9.

Nel 1172 il rapporto con Parrano viene nuovamente definito. Rustico e Ranieri riconoscono alla Chiesa orvietana un canone annuo di venti soldi e conservano l’uso del castrum, mentre il vescovo mantiene una riserva superiore nelle questioni di guerra e pace. Nel 1211-1212 il vescovo Giovanni richiede un’ulteriore verifica del titolo: fedeltà, pensione annua, quote in denaro e frumento, diritti episcopali. Questi passaggi mostrano che la signoria su Parrano non era un possesso pienamente libero, ma un equilibrio continuamente negoziato fra lignaggio comitale e sede episcopale.10
Per Montegiove questa lunga fase è un antecedente decisivo. La documentazione non consente ancora di parlare di una signoria montegiovese autonoma, ma permette di osservare il contesto in cui, più tardi, il ramo di Nerio si radicherà nel territorio. Parrano, Acqualta e Orvieto costituiscono il quadro di partenza.

Stato delle fonti. L’atto del 1139 è conservato in cartulario e localizzato a Piegaro; non è un documento montegiovese. I passaggi del 1172 e 1211-1212 sono qui usati come antecedenti del rapporto fra lignaggio e sede episcopale e richiedono, per una futura revisione, il rinvio puntuale ai singoli testi o alle relative edizioni. Il medesimo atto del 1139, rogato in Castro Plagaio, costituisce anche la prima attestazione documentaria certa del castello di Piegaro: si veda Piegaro, 1139.
Acqualta. La stessa carta è analizzata nella pagina su Acqualta, 1139 come prima attestazione controllata del monastero di San Pietro e dei suoi uomini.

1246 e 1258, San Lorenzo fra tradizione e documento

Ferdinando Ughelli, nel 1667, non data al 1246 la costruzione di San Lorenzo. Scrive soltanto: «Credesi da alcuni, che la Chiesa di S. Lorenzo di Monte Gioue fusse edificata da questo Conte Bernardino». Si tratta quindi di una attribuzione erudita esplicitamente dubitativa, priva nel passo ughelliano di una data e di un atto medievale citato. La data 1246 appartiene invece alla ricostruzione proposta da Cesare Simoni nel 1925 e ripresa dalla bibliografia locale; non viene assunta come data documentaria della fondazione.13
Il primo punto fermo documentario oggi utilizzabile è il 17 dicembre 1258. In quella data, davanti al vescovo di Orvieto Giacomo Maltraga, compare donnus Iohannes rector Ecclesie Sancti Laurentii de Monte Iovis, che presta giuramento di fedeltà e obbedienza. Il dato prova con sicurezza l’esistenza e l’organizzazione ecclesiastica di San Lorenzo a quella data.14
La sequenza va quindi letta senza trasformarla in una cronologia della formazione dell’abitato: il 1258 costituisce il primo punto fermo oggi disponibile per l’organizzazione ecclesiastica di Montegiove; non data la costruzione della chiesa né quella del castello.

In nomine Domini Amen. Anno nativitatis Eiusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, tempore domini Alexandri pape quarto, die decimo septimo, mense Decembris, prime indictionis presbiter Iacobus plebanus, Oddo et Ildribandinus diaconi Ecclesie Sancti Martini de Fabro Urbevetane diocesis constituti coram venerabili patre domino Iacobo Urbevetano Episcopo, eidem domino Episcopo pro se et suis successoribus fidelitatis prestiteturunt secundum formam canonicam iuramentum et manualem eidem obedientiam et reverentiam promiserunt. Quibus dictus dominus Episcopus sub debito iuramenti fidelitatis prestite et in virtute obedientie districte precepit quod ipsi domino Episcopo et eius nuntiis de iuribus episcopalibus dicti loci respondeant et nulli alii respondere presuma[n]t.
Acta sunt predicta in Urbeveteri sub porticum domorum episcopatus. Magistro Andrea camerario et Ramaldo familiare dicti domini Episcopi, Leonardo diacono de Montarso, Quintavalle Elia Urbevetano et aliis pluribus presentibus huius rei testibus vocatis et rogatis.
Die predicto presbiter Guilielmus plebanus Ecclesie Sancte Marie et donnus Iohannes rector Ecclesie Sancti Laurentii de Monte Iovis Urbevetane diocesis constituti coram venerabili patre domino Iacobo Urbevetano Episcopo, eidem domino Episcopo pro se et suis successoribus tacto libro fidelitatis prestiterunt secundum formam canonicam iuramentum et eidem manualem obedientiam et reverentiam promiserunt. Quibus idem dominus Episcopus sub debito prestiti iuramenti et in virtute obedientie districte precepit quod ipsi domino Episcopo et eius nuntiis de iuribus episcopalibus respondeant et nulli alii respondere presumant.
Acta sunt predicta in Urbeveteri in Cappella Sancti Silvestri episcopatus, presentibus magistro Andrea camerario et Grappaldo familiare dicti domini episcopi et presbitero Guidone Sancti Mangni Urbevetani, huius rei testibus vocatis et rogatis.
Ego Gerardus Andree auctoritate Sancte Romane Ecclesie notarius constitutus predictis interfui et rogatus ea scripsi et publicavi et meo singno singnavi.15

Livelli di prova. TRADIZIONE ERUDITA per l’attribuzione della fondazione a Bernardino in Ughelli; RICOSTRUZIONE STORIOGRAFICA per la data 1246 proposta da Simoni; EDIZIONE DOCUMENTARIA per il 17 dicembre 1258, trasmesso nel Codice C, c. 139/2 e pubblicato nell’edizione del 2018. L’originale dell’atto non è qui dichiarato come direttamente collazionato.

1256, sigilli e memoria araldica del lignaggio

Alla metà del Duecento, la memoria familiare dei Bulgarelli-Marsciano appare ormai stabilizzata anche attraverso segni araldici. Ughelli ricorda il sigillo di Bulgarello, figlio del conte Ranieri, documentato in due lettere del 1256 conservate, secondo l’autore, nell’Archivio episcopale di Orvieto. Il sigillo è descritto come impresso in cera rossa, in forma di scudo, con tre gigli, e con la legenda: S. BVLGARELLI DOMINI RAYNERII.11


Figura: A sinistra ricostruzione dello stemma come descritto da Ughelli, a destra testimonianza araldica dei di Marsciano a Parrano.
Tratta da https://lucafilippetti.wordpress.com/2009/04/06/stemma-conti-bulgarelli/100_7423-2/

La notizia è rilevante anche per Montegiove perché Ughelli afferma che un’arma analoga era dipinta nella sagrestia del convento dei Minori Osservanti Riformati detto la Scarzuola, nel distretto del castello di Monte Giove. Non si tratta di una prova diretta del possesso del castello nel 1256, ma di una testimonianza significativa sulla memoria del lignaggio: l’insegna dei tre gigli, legata alla famiglia, era ricordata anche in un contesto monumentale del territorio montegiovese.12

L’albero che Ughelli ricostruisce per questa fase va trattato con cautela, perché egli stesso propone raccordi genealogici per superare difficoltà cronologiche. La linea utile per il successivo sviluppo montegiovese è comunque questa:

Bernardino
└── Bulgarello
└── Ranieri
├── Bulgarello / Bulgaruccio
│ ├── Nardo / Bernardo
│ ├── Nerio / Raniero
│ └── Ugolino
└── Bernardino

Stato della fonte. La descrizione del sigillo e il richiamo a un’arma analoga presso la Scarzuola dipendono da Ughelli e dalla memoria monumentale da lui riferita. Non provano il possesso di Montegiove nel 1256 e non sostituiscono un atto patrimoniale relativo al castello.

1275-1280, il clero di Montegiove nelle decime

Per gli anni 1275-1280 la serie di voci delle Rationes decimarum acquisita nella ricerca documenta ripetutamente clero associato a Montegiove. Vi compaiono più volte i presbiteri Iohannes e Petrus de Monte Iovis. La serie è importante perché documenta ripetutamente presbiteri identificati con Montegiove nel sistema delle decime. La prima voce reca ecclesie de Monte Iovis, mentre le successive associano i presbiteri al toponimo senza ripetere l’intitolazione di San Lorenzo: non è quindi corretto attribuire automaticamente ogni registrazione alla medesima chiesa.16

Le registrazioni monetarie sono molto scarne, ma preziose. Non descrivono la chiesa, né raccontano la vita della comunità; attestano però che il clero di Montegiove era inserito nei circuiti fiscali della Chiesa e che i pagamenti venivano riscossi e registrati con una certa continuità. Le voci relative a Montegiove sono le seguenti:

10627. Presbiteri Iohannes et Petrus ecclesie de Monte Iovis II flor. Auri XXVI aquil.
10697. Iacobellus Barberius pro presbitero Petro de Monte Iovis XXVIII cor.
10742. Raynaldus Guidonis de Albana Aque alte solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovis LVI aquil. V tur. gros. et III sol. et V den. cor.
10868. Item dominus Molganus canonicus urbetanus solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovis XV sol. et VIII den cort. et III acquil. Item solvit pro se ipso I flor. auri II tur. gr. III acquil. I ro. et XLV sol. et VIIII den. cort.
11018. Item a prebitero Iohanne et Petro de Monti Iovis XXI acquil. et I flor. auri.
11127. In primis confessi fuerunt recepisse a presbitero Iohanne de Monte Iovi solvente pro se et presbitero Petro suo sotio XIII tur. gros. VIII acquil. II ro renfortiatos et XXVIII sol. et III den. cort.
11270. Dominus Malganus canonicus urbetanus solvit pro presbitero Petro et Iohanne de Monte Iovis XXVIIII acquil. III ro. Renforszatos V ven. et III sol. Cort.
11414. Item dominus Malganus canonicus predictus solvit pro presbitero petro et Iohanne de Monte Iovi XV tur. gros. IIII ro. Gros. IIII aquil. I ven. et XVIII sol. et VI den. cort.
11526. Item Iacobolus Ildebrandi de Monte Iovi solvit pro presbiteris Iohanne et Petro de Monte Iovi I flor. auri XVIII ro. Renforzatos et XIII sol. et II den. cort.
11896. Item die XXVIII dicembri in capitulo ecclesie S. Costantii presentibus presbiteris Forte et Federico, dominis Mulgano et Iohanne canonicis urbevetanis et pluribus aliis testibus predicti collectores habuerunt et receperunt a presbitero Petro de Monte Iovi XX tu. gros. et XVIII ro. gros. de argento et XVIII sol. et VI den. cort.17

La ripetizione dei nomi di Iohannes e Petrus consente di riconoscere una continuità documentaria del clero associato a Montegiove. Inoltre, la varietà delle monete e delle unità di conto ricordate nelle registrazioni mostra che le decime non sono soltanto una fonte religiosa, ma anche un piccolo osservatorio sulla circolazione monetaria e sui rapporti economici dell’area alla fine del Duecento.

Questo inserimento ecclesiastico deve essere letto insieme alla crescente presenza documentaria della famiglia Bulgarelli-Marsciano nel territorio orvietano. Fra 1257 e 1275 l’area si stringe progressivamente a Orvieto: nel 1257 Bulgarello e Bernardino giurano fedeltà al vescovo Giacomo Maltraga per Parrano; nel 1258 il rettore di San Lorenzo di Montegiove presta giuramento allo stesso vescovo; nel 1275, a Montegabbione, Aldobrandino Cavalcanti celebra gli uffici, amministra la cresima e riafferma la giurisdizione orvietana. Il quadro mostra un’area nella quale diocesi, patti feudali, pievi e castelli si sovrappongono.18

Stato della fonte. EDIZIONE DA RICOLLAZIONARE Le voci e i numeri qui riportati sono riferiti all’edizione di Pietro Sella e risultano già acquisiti nella ricerca, ma in questa revisione l’edizione Sella non è stata collazionata direttamente voce per voce. Le trascrizioni sono quindi conservate come dati editoriali da verificare puntualmente sull’edizione, senza attribuire alle singole voci informazioni che il testo non esprime.

1276 circa-1280, divisioni familiari e ramo di Nerio

Per la storia signorile di Montegiove il passaggio più delicato riguarda la lettura di Ughelli. L’autore collega il castello al ramo di Nerio, figlio di Bulgaruccio di Ranieri, ma non trascrive un atto di divisione completo per Montegiove. Scrive che Monte Giove della Montagna toccò al conte Nerio di Bulgaruccio di Ranieri dei conti di Marsciano nella divisione fatta con il fratello Bernardo, detto Nardo, e aggiunge che ciò può essere avvenuto circa l’anno 1276.22
Questa notizia va distinta dalla divisione del 1280. In quell’anno Ughelli ricorda che Nardo e i fratelli divisero con Bernardino loro zio i castelli di Marsciano, Poggio Aquilone, Migliano, Castel Vecchio di Val d’Orcia, la villa di San Pietro in Sigillo, Santa Croce, la montagna di Carnaiola e altri beni; nello stesso quadro viene ricordato anche il castello di Parrano. Montegiove, però, non compare nell’elenco di questa divisione.23
La distinzione è essenziale. Nel 1280 i protagonisti sono Nardo, Nerio e Ugolino, figli del fu Bulgaruccio, insieme allo zio Bernardino. La divisione riguarda un patrimonio ampio, ma non nomina Montegiove. Nella narrazione di Ughelli, Montegiove viene invece assegnato a Nerio nella divisione con il fratello Nardo; la collocazione «circa l’anno 1276» è espressamente presentata dall’autore come congettura.

Sempre nel 1280 Nardo e Nerio prestano giuramento di fedeltà al vescovo di Orvieto Francesco Monaldeschi per le loro parti nel castello di Parrano, nella tenuta, corte e distretto. La formula dell’atto è chiara: Nardus, et Nerius fratres, filii quondam Bulgarucii domini Rainerii, pro partibus, quas habent in castro Parrani. Il vescovo accetta il giuramento, ma si riserva i diritti che la Chiesa orvietana poteva aver acquisito a causa del ritardo nella richiesta di investitura dopo la morte del padre Bulgaruccio.24
In sintesi, il 1280 documenta soprattutto Parrano e la grande divisione patrimoniale con lo zio Bernardino. Montegiove non è nominato lì; entra invece nella linea di Nerio attraverso la notizia ughelliana della divisione con Nardo, sostenuta poi da riscontri successivi.
La linea essenziale è la seguente:

Bulgaruccio / Bulgarello di Ranieri
├── Nardo / Bernardo
│ ramo di Parrano
├── Nerio / Raniero
│ ramo di Montegiove
└── Ugolino

Avvertenza essenziale. TRADIZIONE ERUDITA L’attribuzione di Montegiove a Nerio nella divisione con Nardo è riferita da Ughelli con formula dubitativa («può esser che succedesse circa l’anno 1276»). Non viene quindi trattata come un atto di divisione del 1276 oggi verificato. Il documento del 1282 offre soltanto un riscontro parziale: prova l’iniziativa di Nerio nella contrata Montis Iovis, non l’assegnazione signorile dell’intero castrum. Il documento del 1280 richiamato nella sezione riguarda invece Parrano; nello stesso quadro Ughelli menziona la «montagna di Carnaiola», esaminata nella pagina dedicata a Carnaiola, 1280.

1278, il Liber de confinibus: piviere e castello

Nel 1278 il Liber factus de confinibus pleberiorum et terrarum comitatus civitatis Urbevetanae registra i confini del pleberium de Monte Iove. L’attestazione è fondamentale perché colloca Montegiove nella maglia territoriale dell’alto Orvietano. Il documento non racconta l’edificazione del castello; lo presuppone. Nella descrizione del confine con Carnaiola e Montegabbione compare infatti una strada che viene verso il castrum Montis Iovis. Da questo momento Montegiove è attestato non soltanto come centro ecclesiastico, ma anche come piviere e come insediamento fortificato già esistente.19

[cc. 10r-10v] Pleberium de Monte Iove
Confines inter pleberium de Monte Iove et pleberium de Monte Longo iuxta flumen Clanis est fossatum Riccaldani et ascendit per dictum fossatum usque ad Roccam Seccam et vadit recta linea ad Serriçolam, scilicet in cima podii supra domos Mansiani, et deinde redit in fossatellum Plani Scalarum et per fossatellum vadit usque ad stratam Plani Scalarum et per ipsam stratam mictit usque in viam Monaçalle iuxta terram abbatie Aque Alte. Et hic incipit confinare pleberium Montis Iovis cum pleberio Rase.
Et a dicta via Monaçalle vadit in fossatum ad pedem podii Pornelensis, et mictit inter Podium Coriole et Podium Verardi Lei et vadit ad stratam Plani de Lotis et descendit in fossatum Borge Vecle et deinde ascendit per dictum fossatum usque ad costam Petralucçe, et a dicta costa vadit ad planum Guaste Rape et recidit per cimam Podii Elcis et descendit in fossatum Serpolle, et deinde per dictum fossatum diffinit inter utrumque pleberium usque in comitatum Perusinum. Item iuxta comitatum Perusinum inter pleberium de Monte Iove et pleberium Carraiole et Montis Cabionis incipit confinare, iuxta viam que est in sublimitate Montis Herilis, quedam via que venit versus castrum Montis Iovis, et per istam viam venit usque in cimam podii Mençardi, deinde venit per viam usque ad ecclesiam Sancti Donati destructam, deinde mictit in fossatellum Castagnoli et per dictum fossatellum mictit in fossatum Risorri et mictit in flumen Clanis. Et deinde confinat flumen Clanis inter pleberium de Monte Iove et pleberium Ficullis usque ad Ricaldani, qui confinat inter pleberium Montis Iovis et pleberium de Monte Longo.20

Il testo del piviere mostra un territorio articolato da strade, fossi, poggi, confini naturali e pievi confinanti. I limiti sono descritti attraverso il fossatum Riccaldani, Rocca Secca, Serrizzola, Pian di Scale, la via Monacelle presso la terra dell’abbazia di Acqualta, il piede del podium Pornelensis, il podio Coriole, il podio di Verardo Lei, Pian de Lotis, Borgo Vecchio, Petraluce, Guastarape, Podio Elcis, Serpolla, il comitato perugino, Monte Arale, San Donato distrutta, Castagnoli, il fosso Risorri e il Chiani. Ne emerge un territorio non riducibile al solo castello, ma costruito come rete di relazioni confinarie fra Monte Longo, Rasa, Carnaiola-Montegabbione, Ficulle e il territorio perugino.21
Il Liber de confinibus consente quindi di fissare una conclusione importante: nel 1278 Montegiove è già un castello inserito in un piviere definito. La documentazione non consente di dire quando il castello sia stato costruito, ma permette di affermare che esisteva già a quella data.

Stato della fonte. EDIZIONE SCIENTIFICA DELL’ORIGINALE Il Liber de confinibus costituisce il primo punto fermo qui utilizzato per il castrum Montis Iovis. Il documento descrive confini e viabilità: prova l’esistenza del castello nel 1278, ma non la data della sua costruzione. La delimitazione è complementare alla sezione del medesimo Liber relativa al Pleberium Carraiole, che descrive lo stesso confine dal versante di Carnaiola: si veda Carnaiola, 1278.
Raccordo con Pornello. Nel tratto in cui comincia il confine con Rasa, la linea passa dalla via Monacelle a un fossato ad pedem podii Pornelensis, cioè ai piedi del poggio di Pornello. Il Liber usa dunque Pornello come punto confinario, ma non assegna esplicitamente l’intero colle a uno dei due pivieri. Questo dato va tenuto distinto dalla formula del 1282 in contrata Montis Iovis, in loco qui dicitur Collis Pornellesis: contrata e pleberium non possono essere considerati automaticamente coincidenti. Si veda il confronto nella pagina Pornello, 1282.
Acqualta. Il riferimento alla terra abbatie Aque Alte è discusso specificamente in Acqualta, 1278.

1281, procura e cessione dei diritti giurisdizionali su Marsciano

Ughelli trascrive in appendice due atti che dichiara ricavati dagli originali allora conservati nella Cancelleria di Perugia. Il 13 aprile 1281 Nardo e Nerio nominano Berardello, figlio di Nardo, procuratore per la cessione al Comune di Perugia dei loro diritti su Marsciano. Il 15 aprile Bernardino e Ugolino, insieme a Berardello quale procuratore di Nardo e Nerio, cedono al sindaco del Comune di Perugia omne ius, omnem iurisdictionem, i servizi e le prestazioni spettanti loro nel castello, nella comunità, nella curia e nel distretto di Marsciano, per il prezzo complessivo indicato di cinquemila lire.25

La formula dell’atto impone una precisazione: non si tratta, in senso materiale, della vendita indiscriminata di ogni bene nel castello. I venditori si riservano espressamente palazzi, torri, case, terreni, vigne, mulini, diritti sui vassalli e altri beni, oltre all’eventuale ius patronatus ecclesiastico. È quindi più esatto parlare di cessione della giurisdizione e dei diritti signorili su Marsciano, con specifiche riserve patrimoniali.

Per Montegiove questo dato resta un elemento di contesto genealogico e patrimoniale. Gli atti del 1281 non provano quali beni spettassero allora a Nerio nel territorio montegiovese; il collegamento diretto con Montegiove è documentato soltanto l’anno seguente, quando l’atto del 1282 registra una sua iniziativa nella contrata Montis Iovis.

Stato e funzione della fonte. TRASCRIZIONE DOCUMENTARIA SEICENTESCA COLLAZIONATA Sono stati controllati nell’edizione di Ughelli il documento di procura del 13 aprile (n. XX) e l’atto del 15 aprile 1281 (n. XXI), che Ughelli dichiara trasunti da Costantino Garofani dagli originali della Cancelleria di Perugia. Gli originali medievali non sono stati direttamente collazionati in questa revisione. Gli atti riguardano Marsciano e vengono utilizzati soltanto come contesto per il lignaggio; non provano il possesso di Montegiove da parte di Nerio.

Dai Bulgarelli ai conti di Marsciano: una precisazione onomastica

La cessione del 1281 aiuta anche a chiarire un passaggio onomastico e storiografico importante. Nelle fonti più antiche il gruppo familiare non si presenta ancora con un cognome stabile in senso moderno: i membri del lignaggio vengono identificati attraverso il nome personale, il patronimico, il titolo comitale e, di volta in volta, i castelli o i territori posseduti. Ughelli osserva infatti che, nella storia della famiglia, alcuni furono detti dei conti di Parrano, altri di Montegiove, altri di Marsciano o di altri castelli signoreggiati; solo progressivamente prevalse la denominazione di Marsciano, legata al feudo ritenuto più eminente.26
L’origine longobarda del lignaggio va intesa come una ricostruzione genealogica erudita, proposta da Ughelli attraverso il collegamento con il conte Cadolo e con la più ampia tradizione dei gruppi comitali toscani. È quindi un dato da riferire con cautela: utile per comprendere come la famiglia volle rappresentare le proprie origini, ma non da assumere come prova lineare e definitiva per le fasi più antiche.
Per il nostro percorso è più importante il dato documentario tardo duecentesco. La forma de Marsciano risulta già attestata prima della cessione del 1281: Ughelli trascrive infatti, per il 1274, una formula riferita a Bulgaruccio e Bernardino, figli del fu Ranieri Bulgarelli de Marsciano. Nel 1281 la cessione della giurisdizione sul castello al Comune di Perugia non crea dunque dal nulla il nome familiare, ma si colloca in una fase in cui la denominazione marscianese è ormai riconoscibile e tende a prevalere sulle altre qualificazioni territoriali.
Il paradosso è significativo: proprio mentre il castello di Marsciano viene alienato, il nome di Marsciano continua a funzionare come denominazione identitaria del lignaggio. Per Montegiove questo passaggio è utile perché permette di leggere correttamente le formule successive: quando nel 1282 frater Nerius è ricordato come figlio del fu Bulgaruccio/Ranieri Bulgarelli, conte di Marsciano, non siamo davanti a un signore residente nel castello di Marsciano, ma a un membro della consorteria che, dopo la riorganizzazione patrimoniale del tardo Duecento, continua ad agire in più poli territoriali, fra cui la contrata Montis Iovis.

Cautela onomastica. Le denominazioni territoriali dei diversi rami non devono essere retroproiettate come cognomi stabili. La pagina conserva le forme effettivamente attestate e distingue l’uso documentario dalle ricostruzioni genealogiche di età moderna.

1282, l’oratorio di Collis Pornellesis

Su questo sfondo acquista particolare rilievo l’atto del 24 ottobre 1282, con cui il vescovo Francesco Monaldeschi concede a frater Nerius la licenza di costruire un oratorio nella contrata Montis Iovis, nel luogo detto Collis Pornellesis.

Il documento costituisce il punto di partenza documentario più solido per la storia dell’oratorio sorto in quel luogo. Nerio è qualificato nel testo come nobilis vir frater Nerius e come frater de penitentia ordinis continentium. L’atto non gli attribuisce direttamente il titolo di comes: il riferimento comitale compare nella genealogia che lo definisce figlio di Bulgaruccio, discendente di Ranieri Bulgarelli conte di Marsciano. La forma «conte Nerio», presente nella tradizione genealogica successiva, va quindi distinta dal titolo effettivamente usato nel documento.

L’atto prova che Nerio ottenne la licenza di costruire l’oratorio e di farvi celebrare la messa e gli altri uffici divini. Non menziona però San Francesco, una capanna di scarza, una fonte miracolosa né il nome «Scarzuola»: questi elementi appartengono alla tradizione successiva e devono restare distinti dal contenuto documentario del 1282.

In nomine Domini Amen. Noverint universi hoc presentes instrumentum publicum inspecturi, quod nobilis vir frater Nerius condam filius Borgarutii olim domini Ranerii Borgarelli comitis de Marsiano, frater de penitentia ordinis continentium, in presentia Venerabilis patris domini Francisci Dei et apostolice sedis gratia constitutus, eidem domino Episcopo humiliter supplicavit ut in contrata Montis Iovis, in loco qui dicitur Collis Pornellesis, Urbevetani diocesis, faciendi ad laudem et reverentiam Dei omnipotentis unum oratorium, licentiam concedere dignaretur. Qui dominus Episcopus eiusdem fratris Nerii precibus inclinatus, eidem concessit licentiam predictum oratorium faciendi et in eo ad laudem et reverentiam Dei celebrari missam et alia divina officia faciendi, sine iuris preiudicio alieni.
Acta sunt hec in civitate Urbevetana in hospitio quod olim fuit filiorum domini Petri Gani ubi supradictus dominus Episcopus morabatur, in camera videlicet ipsius domini Episcopi. Die sabbati vigesimo quarto octubris, sub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indictione decima, tempore Domini Martini Pape quarti, presentibus domino fratre Hermanno domini Cittadini, fratre Blasio Petri fratribus de penitentia ordinis continentium, domino Iohanne Monaldi de Perusio, Iohanne de Placentia, domino Nicolao canonico Urbevetano et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis et rogatis.
Et ego Appollenaris Benemrendi auctoritate alme Urbis prefecti notarius constitutus predictis interfui et ea rogatus et mandato dicti domini Episcopi scripsi et publicavi.
Signum dicti Apollenaris.27

Nota editoriale sulla data. Nell’appendice documentaria del volume del 2018, l’intestazione del doc. 5 reca per errore «1289, ottobre 24»; il testo latino dell’atto legge invece inequivocabilmente millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, cioè 1282, data adottata anche nella trattazione dello stesso volume. La data corretta dell’atto è pertanto 24 ottobre 1282.

Il legame dell’oratorio con Montegiove è rafforzato dalla tradizione interna del cartulario. L’indice del Codice A riassume l’atto come «Concessio construendi oratorium in contrada Montis Iovis in loco qui dicitur Collis Prulanensis»; sul margine superiore sinistro della carta compare inoltre, di uguale mano secondo l’edizione del 2018, la rubrica «de oratorio fratris Neri de Monteiovi». Queste annotazioni confermano l’associazione archivistica dell’oratorio e di Nerio a Montegiove, ma restano rubriche del cartulario e non sostituiscono la precisa formula territoriale dell’atto.

Il confronto con il Liber de confinibus del 1278 impone infatti una cautela ulteriore. Quattro anni prima il limite fra il pleberium Montis Iovis e il pleberium Rase passava ad pedem podii Pornelensis. Nel 1282, invece, la sede dell’oratorio è detta in contrata Montis Iovis: il documento usa contrata, non pleberium. Non è quindi documentariamente corretto dedurre che Collis Pornellesis fosse necessariamente compreso nel piviere di Montegiove. Il toponimo poteva interessare una zona di margine, e il rapporto fra contrada e circoscrizione pievana resta da definire.

Il documento prova dunque direttamente l’iniziativa di Nerio nella contrata Montis Iovis e la localizzazione dell’oratorio a Collis Pornellesis; non prova da solo né una signoria di Nerio sull’intero castello di Montegiove né l’appartenenza pievana del colle.

Stato della fonte e della tradizione. EDIZIONE DOCUMENTARIA / TESTIMONE CARTULARISTICO IDENTIFICATO Sono documentati Nerio, la formula contrata Montis Iovis, il toponimo Collis Pornellesis e la licenza episcopale per l’oratorio. Il Liber del 1278 colloca il confine fra i pivieri di Montegiove e Rasa ai piedi del podium Pornelensis; perciò contrada di Montegiove e piviere di Montegiove vanno mantenuti distinti. Il collegamento con il passaggio di San Francesco e gli elementi miracolosi della tradizione della Scarzuola non sono contenuti nell’atto e non vengono usati come dati documentari duecenteschi.

1297, la chiesa dei Santi Lorenzo e Gervasio

Una nuova attestazione ecclesiastica è trasmessa, per il 1297, dalla trascrizione pubblicata nel 2018 con rinvio alle Rationes decimarum di Pietro Sella. Vi compare la formula Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis, che registra una chiesa di Montegiove con questa intitolazione nel sistema delle decime.28

Decime dell’anno 1297 Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis
12141. Rectoria presbiteri Petri prima est et secunda paga lib. V. sol. XI.
12142. Rectoria presbiteri Petri Papa prima est et secunda paga lib. X. sol. XIII.

Nel grado di controllo qui raggiunto, la trascrizione del 2018 documenta dunque la chiesa e due rettorie nelle decime del 1297; il riscontro definitivo di grafia, numerazione e contesto resta subordinato alla ricollazione diretta dell’edizione Sella.

Stato della fonte. TRASCRIZIONE DOCUMENTARIA DA RICOLLAZIONARE SU SELLA La formula e i nn. 12141-12142 sono verificati nella pubblicazione del 2018, che rinvia all’edizione Sella; l’edizione Sella non è stata direttamente ricollazionata in questa revisione. Il contenuto viene quindi mantenuto, ma senza attribuirgli un grado di controllo superiore a quello effettivamente raggiunto.

1300, sei fanti di Montegiove inviati a Roma per il Giubileo

La tradizione dei Commentarii historici di Monaldo Monaldeschi riferisce che, per il Giubileo del 1300, Orvieto inviò a Roma la cavalleria comunale e contingenti di fanti provenienti dai castelli del contado. Montegiove è ricordato con 6 fanti; nello stesso elenco compaiono Montegabbione con 20, Monteleone con 20 e Carnaiola con 6.30

Stato della fonte del 1300. INDIRETTO La notizia è trasmessa dalla storiografia con rinvio a Monaldo Monaldeschi, Commentarii historici, 1584, p. 65. È una testimonianza cronachistica tarda, non un atto coevo, e non viene utilizzata per stime demografiche.

Una falsa pista da escludere: Pirus Iovis (1243)

A margine di questa sequenza va escluso dal quadro delle attestazioni antiche di Montegiove il riferimento a Pirus Iovis contenuto nell’editto federiciano del 3 gennaio 1243, talvolta accostato a Montegiove per la presenza dell’elemento Iovis. Il passo appartiene in realtà alla descrizione dei confini di Castel della Pieve e riguarda una fascia territoriale connessa a Monteleone, al Nestore, all’eremo di San Giovanni e al Chiani/Guadaburga, non al piviere di Montegiove.

Situm versus Hermum Sancti Johannis et montem Leonem iuxta flumen Nestoris, molendinum quondam Baldutii Jacobi Petri Baldini in dicto flumine, podium fossale, viam qua ascenditur ad Hermum predictum et iuxta locum dictum Pirus Jovis usque ad dictam aquam Clanarum vocatam Guadaburga.29
Il toponimo può dunque spiegare alcune confusioni storiografiche, ma non può essere utilizzato come attestazione precoce del castello, della chiesa o del territorio montegiovese.

Esclusione metodologica. La somiglianza del toponimo non basta a identificare Pirus Iovis con Montegiove. La sequenza geografica del testo lo colloca altrove; la voce non entra quindi nel regesto delle attestazioni dirette di Montegiove.

Montegiove: dal contesto signorile alle attestazioni dirette

La documentazione disponibile impone di distinguere con nettezza gli antecedenti dalla storia direttamente attestata di Montegiove. Gli atti del XII e del primo XIII secolo relativi a Parrano, Acqualta, Fabro e alla Chiesa orvietana chiariscono il contesto nel quale opera il lignaggio Bulgarelli-Marsciano, ma non documentano ancora il castello o la comunità di Montegiove.

Il nucleo documentario direttamente montegiovese si apre nel 1258 con il rettore di San Lorenzo, continua nelle decime del 1275-1280 e diventa territorialmente esplicito nel 1278, quando il Liber de confinibus registra il pleberium de Monte Iove e una via diretta verso il castrum Montis Iovis. Nel 1282 Nerio compare nella contrata Montis Iovis e ottiene la licenza per edificare un oratorio a Collis Pornellesis; nel 1297 le decime attestano ancora la chiesa dei Santi Lorenzo e Gervasio.

Più delicata resta la ricostruzione signorile. Ughelli collega Montegiove al ramo di Nerio e colloca ipoteticamente intorno al 1276 la divisione con Nardo, ma allo stato attuale non disponiamo nella pagina di un atto contemporaneo che documenti quella specifica assegnazione. Il documento del 1282 prova invece direttamente la presenza e l’iniziativa di Nerio nella contrata Montis Iovis, non una sua signoria sull’intero piviere o sul castello. La ricostruzione mantiene quindi separati il dato certo, la tradizione genealogica e le inferenze storiografiche.

Regesto documentario e stato della verifica

Criterio degli stati di verifica. Lo stato indica il livello di controllo della fonte, distinto dalla plausibilità storica della notizia: TESTIMONE COLLAZIONATO; EDIZIONE SCIENTIFICA DELL’ORIGINALE; EDIZIONE / TRASCRIZIONE DOCUMENTARIA; REGESTO O STUDIO CON TESTIMONE IDENTIFICATO; TRADIZIONE INDIRETTA / QUESTIONE APERTA. In nessun caso «edito» viene equiparato automaticamente a «originale collazionato».

DataAttestazioneRiferimentoStato della verifica
1118Patto feudale relativo al castello di Parrano fra il vescovo di Orvieto e Bernardo/Bernardino con i familiari; antecedente del lignaggio, non attestazione di Montegiove.Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, doc. XV, pp. 11-12; AVO, Coll. B, c. 103t.edizione documentaria; documento di contesto
1118boni homines de Fabro in un atto relativo a San Pietro d’Aquatorta; documento esterno al soggetto Montegiove.Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, doc. XVI, p. 12.edizione identificata; datazione interna problematica da ricollazionare
1137Donazione comitale alla chiesa episcopale di Orvieto di beni e diritti in più comitati; non nomina Montegiove.Fumi, doc. XXVII, pp. 17-18.edizione documentaria; documento di contesto
1139Bernardino conte rinuncia a prestazioni illecite verso San Pietro d’Acqualta; atto rogato a Piegaro, antecedente territoriale e familiare.AVO, Cartulari, Codice B, c. 106/5; Piselli, Comunità laica e religiosa, doc. 1.trascrizione documentaria di testimone cartularistico identificato; non attestazione di Montegiove
1172; 1211-1212Ridefinizioni dei rapporti feudali su Parrano fra il lignaggio e la Chiesa orvietana.Ughelli, Albero e Istoria; rinvii puntuali ai singoli atti da completare.antecedenti da collazionare
1246Tradizione della costruzione della chiesa di San Lorenzo attribuita a Bernardino.Ughelli, p. 22 (attribuzione a Bernardino senza data); Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, pp. 9-12 (proposta 1246); Piselli, pp. 11-14.attribuzione erudita e ricostruzione storiografica; nessun atto di fondazione collazionato
1256Ughelli descrive il sigillo di Bulgarello di Ranieri e ricorda un’arma analoga presso la Scarzuola.Ughelli, notizia sul sigillo e memoria araldica.testimonianza erudita; lettere e sigilli da verificare
1258donnus Iohannes rector Ecclesie Sancti Laurentii de Monte Iovis presta giuramento di fedeltà al vescovo di Orvieto.AVO, Cartulari, Codice C, c. 139/2; Piselli, doc. 2, pp. 31-32.edizione documentaria; testimone cartularistico identificato
1275-1280Presbiteri Iohannes e Petrus de Monte Iovis nelle registrazioni delle decime.Sella, Rationes Decimarum Italiae. Umbria, voci 10627, 10697, 10742, 10868, 11018, 11127, 11270, 11414, 11526, 11896; trascrizioni da ricollazionare sull’edizione.edizione citata; controllo puntuale sull’edizione Sella ancora da completare
circa 1276Ughelli attribuisce a Nerio Montegiove nella divisione con Nardo, con formulazione esplicitamente dubitativa.Ughelli, p. 36, sezione sul conte Nerio.tradizione erudita; data circa 1276 congetturale; atto di divisione specifico non individuato
1278Pleberium de Monte Iove e via che conduce al castrum Montis Iovis nel Liber de confinibus.ASO/ASCO, Istrumentari, n. 877/8/VI, cc. 10r-10v; Bianco, 2016, p. 80.edizione scientifica dell’originale; piviere e castello testualmente attestati
1280Nardo e Nerio giurano fedeltà al vescovo per le loro parti in Parrano; la divisione patrimoniale ricordata da Ughelli non nomina Montegiove.Ughelli, atti del 1280.contesto del lignaggio; testi da collazionare
1281, 13-15 aprileProcura di Nardo e Nerio e successiva cessione al Comune di Perugia della giurisdizione e dei diritti signorili su Marsciano, con riserve patrimoniali espresse; dato di contesto per il lignaggio.Ughelli, parte IV, nn. XX-XXI, trascrizioni dichiarate derivate dagli originali della Cancelleria di Perugia.testi collazionati nell’edizione Ughelli; originali medievali non collazionati
1282Nobilis vir frater Nerius, frater de penitentia, ottiene licenza per un oratorio in contrata Montis Iovis, in loco qui dicitur Collis Pornellesis. La formula documenta la contrada, non l’appartenenza del colle al pleberium di Montegiove.AVO, Cartulari, Codice A, c. 174/3; Piselli, doc. 5, pp. 36-37; indice del Codice A e rubrica marginale editi in Piselli, note 12-13, con rinvio a Galli, p. 172. L’intestazione editoriale reca erroneamente 1289, mentre il testo latino data 1282.edizione documentaria; testimone cartularistico identificato; rapporto contrata/piviere aperto
1297Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis nelle decime.Sella, Rationes Decimarum Italiae. Umbria, nn. 12141-12142; formula verificata attraverso Piselli 2018, pp. 14-15.trascrizione documentaria verificata in Piselli; Sella da ricollazionare
1243Pirus Iovis nell’atto attribuito a Federico II relativo ai confini di Castel della Pieve.Huillard-Bréholles, VI, pp. 148-152.edizione documentaria; identificazione con Montegiove esclusa
1300Invio di 6 fanti di Montegiove a Roma in occasione del Giubileo di Bonifacio VIII.Monaldo Monaldeschi, Commentarii historici, Venezia, 1584, p. 65.cronaca posteriore; testimonianza non coeva

Questioni aperte e prossime integrazioni

Restano alcuni controlli documentari utili per rafforzare la ricostruzione senza forzare le fonti:

  • collazionare direttamente il testimone o la riproduzione del documento del 1118 relativo a Parrano e fissare con precisione la natura del testimone utilizzato da Fumi;
  • ricollazionare il testimone dell’atto pubblicato da Fumi come doc. XVI, p. 12, per chiarire la discordanza fra l’anno 1118 e il primo anno di Callisto II, senza correggere congetturalmente la data;
  • individuare e collazionare i singoli atti del 1172 e del 1211-1212 relativi a Parrano, oggi utilizzati soprattutto attraverso la sintesi di Ughelli;
  • verificare se esista un documento medievale alla base dell’attribuzione a Bernardino trasmessa da Ughelli e della data 1246 proposta da Simoni; allo stato attuale i due elementi restano distinti e indiretti;
  • identificare, se ancora conservate, le due lettere del 1256 e i relativi sigilli descritti da Ughelli, distinguendo il dato araldico originario dalla memoria monumentale successiva;
  • ricollazionare direttamente sull’edizione Sella tutte le voci montegiovesi delle Rationes decimarum del 1275-1280 e del 1297, verificando numero, pagina, grafia e contesto di ciascuna registrazione;
  • collazionare direttamente le cc. 10r-10v del Liber de confinibus del 1278 e mantenere separate le letture sicure dei toponimi dalle identificazioni moderne ancora ipotetiche;
  • cercare un atto indipendente da Ughelli che documenti la divisione fra Nardo e Nerio e l’assegnazione di Montegiove, senza assumere come certa la data «circa 1276» finché tale atto non sarà individuato;
  • collazionare gli originali medievali sottostanti agli atti del 13-15 aprile 1281 su Marsciano, ora controllati nella trascrizione di Ughelli, e collazionare separatamente gli atti del 1280 su Parrano per definire con maggiore precisione la posizione patrimoniale del ramo di Nerio;
  • definire il rapporto fra contrata Montis Iovis e pleberium de Monte Iove: il Liber del 1278 pone il confine con Rasa ad pedem podii Pornelensis, mentre l’atto del 1282 situa Collis Pornellesis nella contrada di Montegiove; allo stato attuale non si deve trasformare questa seconda formula in un’appartenenza pievana non dichiarata;
  • per la Scarzuola, mantenere distinto l’atto del 1282 dalla tradizione sul passaggio di San Francesco e individuare separatamente la prima attestazione documentaria di tale tradizione, qualora si voglia svilupparla in una pagina specifica.

Il principio resta invariato: una lacuna dichiarata è preferibile a una ricostruzione non sostenuta dal documento.

Fonti e bibliografia

AVO
Archivio Vescovile di Orvieto.
ASO
Sezione di Archivio di Stato di Orvieto.
ASCO
Archivio Storico Comunale di Orvieto.
FUMI
L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884.
UGHELLI
F. Ughelli, Albero e Istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano, Roma, Stampa Camerale, 1667.
SELLA
P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952.
BIANCO
F. Bianco, «Il Liber de confinibus di Orvieto (1278). Per uno studio del paesaggio medievale degli antichi pivieri di Ficulle, Carnaiola, Fabro, Monteleone e Montegiove», Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, CXIII/1-2, 2016.
GALLI
R. Galli, «Gli indici dei codici A, B, C dell’Archivio Vescovile di Orvieto», Colligite fragmenta. Bollettino storico della diocesi di Orvieto-Todi, IV, 2012, pp. 159-205, in particolare p. 172.
HUILLARD-BRÉHOLLES 1860
J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, t. VI, Paris, Henricus Plon, 1860, pp. 148-152.
PISELLI 2018
D. Piselli, Comunità laica e religiosa di Montegabbione: chiese ed abazie nei sec. XII-XIV, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2018.
RIBEIRO 2019
F. A. Ribeiro, Uma história socioeconômica da Igreja: ineclesiamentos, reformas e paroquializações na Itália, a partir do caso de Orvieto (1029-1157), tesi di dottorato, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.
SIMONI 1925
C. Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, Roma, 1925.
MONALDESCHI 1584
M. Monaldeschi della Cervara, Commentarii historici, Venezia, Francesco Ziletti, 1584, p. 65; fonte cronachistica tarda per il contingente dei castelli inviato a Roma nel 1300.

Note

1 F. Ughelli, Albero e Istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano, Roma, Stampa Camerale, 1667, sezione dedicata alle origini del rapporto fra Bulgarelli e Chiesa orvietana; cfr. anche la sintesi nella presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, Montegiove, 24 maggio 2026, slide 2. Per il testo completo del documento: L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884, doc. XV, pp. 11-12, aprile 1118, “in Pragule”, da Arch. Vesc. d’Orv., Coll. B, c. 103 t.↩︎

2 Traduzione di servizio dell’atto del 1118: Io Bernardo, conte, figlio del conte Bulgarello, sotto giuramento prometto a Guglielmo, vescovo della chiesa di Santa Maria di Orvieto, e ai suoi successori in perpetuo che noi, insieme con i miei fratelli Gualfredo, Ugolino e Gregorio e con mia moglie Persona, non sottrarremo mai il castello di Parrano, né la corte con il distretto, con tutto il diritto e l’uso che appartengono al predetto castello, né personalmente né per interposta persona; e se qualcuno lo sottrarrà, aiuteremo in buona fede a recuperarlo e, una volta recuperato, a conservarlo; promettiamo inoltre di muovere guerra contro coloro che avranno fatto ciò, dopo esserne stati richiesti dal vescovo Guglielmo, da un suo successore o da un loro messo certo, e non faremo tregua né pace con tali uomini senza il consenso delle persone predette, purché il vescovo e i suoi successori osservino nei nostri confronti quanto sarà dichiarato qui sotto. Così Dio e i santi Vangeli mi aiutino. Rimanga fermo in perpetuo. Per la garanzia predetta che Bernardino, i suoi fratelli e sua moglie fecero riguardo al castello di Parrano con la corte, io Guglielmo vescovo non vendo, né dono, né permuto, né mai alienerò in alcun modo, se non a Bernardino e ai suoi fratelli, a sua moglie e ai loro eredi in perpetuo, eccettuati alcuni feudi, se vorrò infeudarli a qualcuno; se voi vorrete acquistarli da noi per tale prezzo, promettiamo di darli, se vorremo darli, per quaranta lire di buoni denari milanesi, con una pensione annua di dieci soldi delle suddette monete. E obbligo me e i miei successori in perpetuo: se contro questo scritto — cosa che non avvenga — mai faremo qualcosa, oppure non osserveremo quanto sopra detto, allora il predetto castello di Parrano, tutto intero, con la corte e il distretto, passi a Bernardino e ai suoi fratelli [lacuna del testo] e a sua moglie e ai loro eredi, senza prezzo; resti soltanto la pensione al predetto vescovo, se Bernardino, i suoi fratelli e sua moglie avranno osservato quanto giurarono. Questo fu fatto in Pragule, tra il castello di Parrano e il fiume Chiani, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1118, mentre Gelasio sedeva sulla somma sede degli apostoli Pietro e Paolo, nel primo anno del suo pontificato, nel mese di aprile, di martedì, alla presenza di uomini degni, i cui nomi sono questi: Dono, figlio di Rainerio da Ficulle, Rollanduzio da Carraiola e Ubaldino, figlio di Niger Pietro da Savingnano; questi furono chiamati come testimoni. Io Rainerio fui richiesto per questo patto e poi lo completai e lo scrissi. Traduzione condotta sul testo pubblicato da L. Fumi, Codice diplomatico, doc. XV, pp. 11-12; la lacuna è quella dichiarata dall’editore.↩︎

3 Traduzione di servizio: Nel nome della santa e indivisa Trinità, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1118, indizione XI, mentre papa Callisto sedeva sulla somma sede degli apostoli Pietro e Paolo, nel primo anno del suo pontificato, nel mese di giugno, di sabato. Pertanto io, Ranaldo conte, figlio del conte Aldibrandino, insieme con Pepo, mio fratello germano, con mia madre Maria e con Berta, mia moglie, tutti insieme, di comune accordo e con consenso, abbiamo venduto e transatto ogni diritto e dominio che risultiamo avere nel monastero di San Pietro d’Aquatorta e in tutti i suoi beni, che si estendono dal fiume Paglia fino al Bagno, nel castello di Ripragra, con il suo ministerio e distretto, esclusa la pertinenza di Balneo; e come va nel fossato che corre tra Lanzola e San Martino, e passa tra Campora e Priscanu, e raggiunge il rivo finale e va nella serra, e si divide dai beni regi fino alla selva maggiore, con le sue cacce, che i castellani erano soliti avere. Tutto integralmente, come sopra si legge, lo abbiamo venduto, rinunciato e transatto nel suddetto monastero e nelle mani del signor abate Guglielmo, dei suoi fratelli e dei suoi successori, o dei successori dei successori. E per questo prezzo abbiamo ricevuto sessanta lire di buoni denari lucchesi, così come tra noi fu convenuto in buona fede, con questo patto: che se entro lo spazio di dodici anni restituiremo questi denari, tutte le cose sopra scritte torneranno in nostro potere. E se entro il detto termine non restituiremo i suddetti denari al potere della chiesa e dell’abate presente, o di chi sarà abate in quel tempo, né prenderemo violentemente o molesteremo, senza licenza dell’abate, qualcosa dal monastero o dai suoi beni; e se, richiesti dall’abate o dai suoi monaci, entro lo spazio di trenta giorni non avremo riparato secondo la volontà dell’abate che allora sarà, allora tutte le cose sopra scritte, integralmente e pienamente, senza opposizione nostra e dei nostri eredi, restino nel diritto proprietario della suddetta chiesa e nel potere dell’abate che sarà in quel tempo, perché egli possa donare, alienare, affidare alla soggezione e alla difesa di qualunque potestà: papa, re, marchese o conte. E se noi venditori, in qualunque tempo, tenteremo di andare o agire contro questa carta di vendita e transazione, ci obblighiamo, nelle mani del signor abate, o di colui al quale egli avrà stabilito di darla, a pagare come pena cento lire di buon argento. E sopra queste cose ricada su di noi la maledizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e della beata Maria Vergine, e dei beati angeli, apostoli, martiri, confessori e vergini; e periamo con Datan e Abiron, che la terra inghiottì. E questa carta di vendita rimanga ferma e stabile. E affinché questo giuramento rimanga più fermo e più stabile, lo abbiamo confermato con le nostre proprie mani e lo abbiamo fatto confermare dai boni homines di Rosano, dai boni homines di Bicino e da quelli di Fabro. Fu fatto inoltre dentro il monastero di San Pietro, nel capitolo, felicemente, alla presenza di uomini degni, i cui nomi si leggono sotto. Segno nelle mani di Ranaldo e Pepo, i quali chiesero che questa carta fosse scritta. Agolino da Ficulle, Pietro figlio di Guerruzzo, Guido figlio di Radolfo, Bernardo figlio del buon uomo, Signorello figlio di Ilpizio, Guglielmo da Sugano e Ilpizello da Ripragra: questi sono testimoni; tutti furono richiesti come testimoni. Io Rainerio giudice, che fui richiesto per questa carta, poi la completai e la consegnai.↩︎

4 L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884, doc. XXVII, pp. 17-18: donazione del conte Ottone di Pepo alla chiesa episcopale di Santa Maria di Orvieto, agosto 1137, con menzione di Mucarone, Fageto, Civitelle, monte Tinioso, Rantula, Pornillo, Fracta, Vangno e del comune civitatis. Cfr. F. A. Ribeiro, Uma história socioeconômica da Igreja, 2019, p. 201, n. 7.↩︎

5 Nell’anno 1137 dall’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo, nel mese di agosto, nel giorno di domenica, indizione XIV. Poiché chiunque abbia fatto donazione dei propri beni alla santa Chiesa o ad altro luogo venerabile deve attendersi merito in questo secolo e nel secolo futuro, perciò io, Ottone conte, figlio del conte Pepo, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, facciamo donazione alla chiesa di Santa Maria, che è l’episcopato della città orvietana, cioè del castello di Mucarone con il suo distretto, del Fageto con il suo distretto, delle due Civitelle, del monte Tinioso, di Rantula, di Pornillo e di Fracta, con i loro ministeri e distretti. E se qualcosa ci è rimasto nel castello di Vangno, riguardo al quale un tempo facemmo una carta al comune della città, oppure ovunque si troveranno beni nostri nel comitato orvietano, in quello perugino e in quello tudertino, in castelli, ville, edifici costruiti e non costruiti, monasteri, eremi, chiese, terre, vigne, campi, selve, terre coltivate o incolte entro i suddetti comitati, li consegniamo alla chiesa di Santa Maria nelle mani di Rodolfo, vescovo della città di Perugia, di Rainerio arciprete, di Caromino arcidiacono e degli altri canonici e chierici della suddetta chiesa. Le suddette cose siano possedute per diritto di proprietà, affinché d’ora in poi la detta chiesa, oppure il suo pontefice (vescovo titolare della chiesa episcopale) con i suoi chierici, abbia libera potestà di possederle, permutarle o conferirle per diritto proprietario, senza opposizione nostra e delle nostre cose. Per ciò abbiamo ricevuto il corrispettivo, a titolo di launechin, per mano di Cittadino figlio di Malabranca, dal comune della città, per il valore di cento lire di anfortiati. Inoltre confermiamo con stipulazione che, se io Ottone, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, oppure i nostri eredi, vorremo rompere o contestare questa donazione alla suddetta chiesa, allora questa donazione sia raddoppiata secondo quanto sarà migliorata nel tempo; e chi agirà contro di essa sia anatema, scomunicato e separato dal grembo della santa Chiesa. E questa carta di donazione rimanga nella sua validità. Fatto davanti alla chiesa di Sant’Andrea, nella città orvietana, nelle mani di Rodolfo, vescovo della città di Perugia, di Rainerio arciprete, di Caromino arcidiacono e degli altri chierici, felicemente. Io Ottone, per me e per i miei fratelli Gentile e Pepo, e per nostra madre Annese e per mia moglie Gisla, abbiamo chiesto che fosse fatta questa carta di donazione e abbiamo ricevuto il corrispettivo. Io Cittadino figlio di Malabranca, e Omodeo, e Ildebrandino nipote di Omodeo, e Cenzo di Nerone Cenzo, e Bernardino di Rainerio, e Mezzo di Bibiano, e Cenzo figlio di Rainerio Cenzo, e Arpino, e Tebalduccio figlio di Bono, e Mancino, e Balimano, e Uraca, e Martinozzi, chiamati come testimoni, siamo stati presenti.↩︎

6 AVO, Cartulari, Codice B, c. 106/5; D. Piselli, Comunità laica e religiosa di Montegabbione: chiese ed abazie nei sec. XII-XIV, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2018, pp. 17-18 e Appendice documenti, n. 1, pp. 29-30; cfr. F. Ughelli, Albero e Istoria cit., p. 22.↩︎

7 Ad inchiostro rosso. “Cappelle Aquealte”, di uguale mano.↩︎

8 Precede invocatio simbolica.↩︎

9 Traduzione del documento: Di Acqua Alta. Nel nome del Signore. Documento che scrivo a futura memoria, io Bernardino conte, figlio di fu Burgarelli insieme alla volontà di mio fratello e di mia figlia e dei miei figli riguardo a quelle stesse cose illecite che fino ad ora abbiamo sottratto ingiustamente e senza alcuna ragione e che in ogni modo rifiutiamo (concedendole) al Monastero del Beato Pietro di Acqua Alta e questa rinuncia la facciamo noi sia al suddetto Monastero che agli abitanti nella valle e pertinenti al diritto e al dominio del suddetto Monastero. La quale rinuncia faccio io Bernardino con i miei figli a te abate Marceso (?) e ai tuoi successori, ora obbligo me e i mei eredi a lasciare immutata questa rinuncia a te abate e ai tuoi successori in ogni tempo, ché se io Bernardino o uno dei miei figli o eredi volesse contravvenire ad essa ora promettiamo di comminargli la pena del pagamento di venti libbre dei buoni inforziati. Poiché così a noi piacque e dopo lo scioglimento della pena questa rinuncia resti confermata per sempre. Inoltre avremo la maledizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della Beata Maria sempre Vergine e di tutti i santi e le sante di Dio fino al pagamento. Questo documento di rinuncia e di impegno il suddetto conte di sua spontanea volontà stipulò sotto dettatura del giudice Donno. Queste cose sono avvenute nell’anno del Signore mille cento trentanove nel mese di febbraio, indizione terza. Il documento è stato stipulato nel Castello di Piegaro. Malabranca figlio di Raniero e Gozolo figlio Bengaio. E Remita figlio di Azolino Falci, testimoni chiamati, tutti convocati appositamente. Io giudice Donno dettando resi definitivo questo documento.↩︎

10 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., passim, per i rapporti fra i conti e il vescovado di Orvieto su Parrano; cfr. la sintesi dei passaggi 1172 e 1211-1212 nella presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 3.↩︎

11 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., notizia sul sigillo di Bulgarello di Ranieri; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 4.↩︎

12 Ibidem. Sulla cautela necessaria nell’uso di una testimonianza araldica come prova storica, la notizia va intesa come memoria del lignaggio, non come attestazione diretta del possesso di Montegiove nel 1256.↩︎

13 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., p. 22, dove si legge soltanto «Credesi da alcuni, che la Chiesa di S. Lorenzo di Monte Gioue fusse edificata da questo Conte Bernardino», senza datazione al 1246; C. Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, Roma, 1925, pp. 9-12, per la proposta cronologica del 1246; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 11-14.↩︎

14 AVO, Cartulari, Codice C, c. 139/2; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., p. 13 e Appendice documenti, n. 2, pp. 31-32.↩︎

15 Traduzione di servizio: Nel nome del Signore, amen. Nell'anno della natività dello stesso Signore 1258, al tempo di papa Alessandro IV, il giorno 17 del mese di dicembre, indizione prima, il presbitero Giacomo pievano, Oddo e Ildebrando diaconi della chiesa di San Martino di Fabro, diocesi di Orvieto, costituiti davanti al venerabile padre Giacomo, vescovo di Orvieto, prestarono a lui e ai suoi successori giuramento di fedeltà secondo la forma canonica e promisero obbedienza manuale e riverenza. Il vescovo ordinò loro, sotto il vincolo del giuramento prestato e in virtù dell'obbedienza, di rispondere a lui e ai suoi nunzi per i diritti episcopali di quel luogo e di non presumere di rispondere ad altri. Tali cose furono fatte in Orvieto, sotto il portico delle case dell'episcopato, alla presenza dei testimoni indicati. Nel medesimo giorno il presbitero Guglielmo, pievano della chiesa di Santa Maria, e donno Giovanni, rettore della chiesa di San Lorenzo di Montegiove, diocesi di Orvieto, costituiti davanti al venerabile padre Giacomo, vescovo di Orvieto, prestarono a lui e ai suoi successori, toccato il libro, giuramento di fedeltà secondo la forma canonica e promisero obbedienza manuale e riverenza. Il vescovo ordinò loro, sotto il vincolo del giuramento prestato e in virtù dell'obbedienza, di rispondere a lui e ai suoi nunzi per i diritti episcopali e di non presumere di rispondere ad altri. L'atto fu rogato in Orvieto, nella cappella di San Silvestro dell'episcopato, alla presenza dei testimoni chiamati e richiesti; il notaio Gerardo di Andrea lo scrisse, pubblicò e segnò con il proprio segno.↩︎

16 P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 14-15.↩︎

17 Traduzione di servizio: Le registrazioni delle decime ricordano più pagamenti effettuati per i presbiteri Giovanni e Pietro della chiesa o del territorio di Montegiove. Le somme sono espresse in monete e unità diverse, fra cui fiorini d'oro, aquilini, tornesi grossi, romanini, veneziani e denari cortonesi. In alcuni casi il pagamento è fatto direttamente dai presbiteri o per loro conto; in altri intervengono terzi, come Iacobello Barberio, Rinaldo di Guido da Albana di Acqualta, il canonico orvietano Malgano e Iacobolo di Ildebrando da Montegiove. Le voci attestano quindi la presenza continuativa dei presbiteri Iohannes e Petrus de Monte Iovis nel sistema delle decime pontificie fra il 1275 e il 1280.↩︎

18 Per il quadro dei giuramenti e della riaffermazione della giurisdizione orvietana nell’area, cfr. F. Ughelli, Albero e Istoria cit.; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit.; presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 5.↩︎

19 Orvieto, sezione Archivio di Stato (ASO), Archivio Storico Comunale di Orvieto (ASCO), Istrumentari, n. 877/8/VI, cc. 1r-10v, Liber factus de confinibus pleberiorum et terrarum comitatus civitatis Urbevetanae; F. Bianco, “Il Liber de confinibus di Orvieto (1278). Per uno studio del paesaggio medievale degli antichi pivieri di Ficulle, Carnaiola, Fabro, Monteleone e Montegiove”, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, CXIII/1-2, 2016, pp. 49-59 e appendice, pp. 75, 80-81.↩︎

20 Traduzione di servizio: Confini fra il piviere di Montegiove e il piviere di Montelungo, presso il fiume Chiani: il confine è il fossato Riccaldani e sale per detto fossato fino a Rocca Secca; procede in linea retta a Serrizzola, cioè alla cima del poggio sopra le case di Mansiano; poi ritorna al fossatello di Pian di Scale e per il fossatello arriva alla strada di Pian di Scale; per quella strada giunge alla via Monacelle, presso la terra dell'abbazia di Acqualta. Qui comincia a confinare il piviere di Montegiove con il piviere di Rasa. Dalla detta via Monacelle va nel fossato ai piedi del poggio Pornellese, passa fra il poggio Coriole e il poggio di Verardo Lei, arriva alla strada di Pian de Lotis, scende nel fossato di Borgo Vecchio e poi sale per detto fossato fino alla costa di Petraluce; da quella costa va al piano di Guastarape, taglia per la cima del Poggio Elcis e scende nel fossato della Serpolla; quindi per detto fossato divide i due pivieri fino al comitato perugino. Presso il comitato perugino, fra il piviere di Montegiove e il piviere di Carnaiola e Montegabbione, comincia a confinare, presso la via che è sulla sommità del Monte Arale, una certa via che viene verso il castello di Montegiove; per questa via arriva fino alla cima del poggio Menciardi, poi procede per la via fino alla chiesa distrutta di San Donato, quindi va nel fossatello di Castagnoli e per detto fossatello nel fossato Risorri, fino al fiume Chiani. Da qui il fiume Chiani confina fra il piviere di Montegiove e il piviere di Ficulle fino a Ricaldani, che confina fra il piviere di Montegiove e il piviere di Montelungo.↩︎

21 F. Bianco, “Il Liber de confinibus di Orvieto (1278) cit.”, pp. 75, 80-84 e carta a p. 89.↩︎

22 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., sezione sul conte Nerio di Bulgaruccio di Ranieri. La formulazione ughelliana e prudente: “può esser che succedesse circa l’anno 1276”.↩︎

23 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., passo sulla divisione del 1280 fra Nardo, i fratelli e Bernardino loro zio; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 8.↩︎

24 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., istrumento di fedeltà per Parrano del 1280, con il vescovo Francesco Monaldeschi; cfr. presentazione Dalla matrice Bulgarelli-Marsciano ai Misciattelli, slide 8.↩︎

25 F. Ughelli, Albero e Istoria cit., parte IV, n. XX, procura del 13 aprile 1281 di Nardo e Nerio a Berardello per la cessione dei diritti su Marsciano, e n. XXI, atto del 15 aprile 1281. Ughelli dichiara entrambi i testi trasunti da Costantino Garofani dagli originali conservati nella Cancelleria di Perugia. Nell’atto del 15 aprile sono ceduti omne ius, omnem iurisdictionem, servizi e prestazioni relativi al castello, alla comunità, alla curia e al distretto; restano espressamente riservati ai venditori numerosi beni e diritti patrimoniali. Originali medievali non collazionati nella presente revisione.↩︎

26 F. Ughelli, Albero e Istoria della famiglia de’ Conti di Marsciano, Roma, Stampa Camerale, 1667, parte prima, pp. 3-5, dove l’autore discute l’origine della famiglia, la varietà delle denominazioni assunte dai diversi rami in rapporto ai feudi posseduti e la prevalenza progressiva del nome di Marsciano; cfr. anche p. 26, dove compare la formula riferita a Bulgaruccio e Bernardino, figli del fu Ranieri Bulgarelli de Marsciano, nell’anno 1274. Per la cautela sull’uso retrospettivo della forma marscianus in rapporto alla tradizione di San Lorenzo di Montegiove, cfr. D. Piselli, L’Archivio Storico della Parrocchia di Montegiove, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2019, nota al problema dell’iscrizione ughelliana della chiesa di San Lorenzo.↩︎

27 AVO, Cartulari, Codice A, c. 174/3; D. Piselli, Comunità laica e religiosa di Montegabbione: chiese ed abazie nei sec. XII-XIV, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2018, appendice, doc. 5, pp. 36-37. L’intestazione editoriale del documento reca «1289, ottobre 24», ma il testo latino data esplicitamente millesimo ducentesimo octuagesimo secundo; la trattazione del medesimo volume adotta correttamente il 1282. Il testo reca nobilis vir frater Nerius e frater de penitentia ordinis continentium; il titolo comitale compare nella genealogia di Ranieri Bulgarelli comitis de Marsiano, non come titolo diretto attribuito a Nerio. Nell’indice del Codice A l’atto è registrato: «Concessio construendi oratorium in contrada Montis Iovis in loco qui dicitur Collis Prulanensis»; nel margine sinistro superiore compare «de oratorio fratris Neri de Monteiovi», indicato nell’edizione come di uguale mano. Cfr. R. Galli, «Gli indici dei codici A, B, C dell’Archivio Vescovile di Orvieto», Colligite fragmenta. Bollettino storico della diocesi di Orvieto-Todi, IV, 2012, pp. 159-205, p. 172.↩︎

28 Ecclesia SS. Laurentii et Gervaso de Monte Iovis; 12141. Rectoria presbiteri Petri prima est et secunda paga lib. V. sol. XI; 12142. Rectoria presbiteri Petri Papa prima est et secunda paga lib. X. sol. XIII. Cfr. P. Sella, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Umbria, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952; D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., pp. 14-15. Traduzione di servizio: Chiesa dei Santi Lorenzo e Gervaso di Montegiove; rettoria del presbitero Pietro, prima e seconda paga: lire 5, soldi 11; rettoria del presbitero Pietro Papa, prima e seconda paga: lire 10, soldi 13.↩︎

29 L’editto federiciano del 3 gennaio 1243 è edito in J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, t. VI, Paris, Henricus Plon, 1860, pp. 148-152, in particolare p. 150. Traduzione di servizio del passo citato: il bene è posto verso l’eremo di San Giovanni e Monte Leone, presso il fiume Nestore, il molino del fu Balduccio di Giacomo di Pietro Baldini nello stesso fiume, il poggio Fossale, la via per la quale si sale al predetto eremo e presso il luogo detto Pirus Jovis, fino alla detta acqua del Chiani chiamata Guadaburga. Il documento non riguarda Montegiove, ma i beni e i confini concessi agli uomini di Castel della Pieve. La sequenza topografica colloca Pirus Jovis in rapporto con l’eremo di San Giovanni, Monte Leone, il Nestore e il Chiani/Guadaburga, distinta dal Pleberium de Monte Iove. Cfr. C. Simoni, Il castello di Montegiove di Mentanea, Roma, 1925, p. 11; F. Bianco, Il Liber de confinibus di Orvieto (1278), cit., pp. 49-59, 74-84 e carta a p. 89.↩︎

30 M. Monaldeschi della Cervara, Commentarii historici, Venezia, Francesco Ziletti, 1584, p. 65, riferimento trasmesso dalla storiografia moderna. La notizia è accolta come tradizione cronachistica indiretta, distinta dalla documentazione coeva del XIII secolo. ↩︎

Progettazione e sviluppo Daniele Piselli, +39 328 8295217. Se vuoi utilizzare i contenuti di questo sito ti chiedo di citare la fonte. BY