Il Gobbo

Piegaro tra il XII ed il XIII secolo
Il castello, i conti e la comunità nelle fonti documentarie (1139-1296)

Questa pagina ricostruisce la storia del borgo e del castello di Piegaro fra il XII e la fine del XIII secolo attraverso le testimonianze documentarie oggi individuate. Non riguarda quindi l’intero territorio dell’attuale Comune: località esterne vengono considerate soltanto quando le fonti le pongono in rapporto diretto con i signori di Piegaro, con gli uomini del castello, con le sue istituzioni o con i suoi edifici. Le diverse forme del toponimo — Plagaio, Plagario, Plagarii, Plagarium e altre varianti — sono mantenute secondo la lezione dei documenti o delle rispettive edizioni.

Il punto di partenza sicuro è il febbraio 1139, quando un atto relativo al monastero di San Pietro d’Acqualta fu rogato in Castro Plagaio. È, allo stato attuale della ricerca, la prima attestazione documentaria certa del castello. Da quel momento le fonti permettono di seguire, in modo discontinuo ma progressivamente più ricco, la presenza dei signori poi qualificati come conti «di Piegaro», gli uomini e le forme di rappresentanza della comunità locale, le strutture fortificate, la chiesa di San Silvestro e gli interventi del Comune di Perugia nella giustizia, nella fiscalità, negli obblighi militari e nelle controversie territoriali.

La documentazione non restituisce tuttavia una vicenda politica lineare. Nel corso del Duecento convivono e si sovrappongono la presenza e i diritti dei conti, gli interessi e le forme di rappresentanza degli uomini di Piegaro e l’autorità esercitata da Perugia. Per questo la ricostruzione procede per singole attestazioni, evitando di trasformare la successione frammentaria delle fonti in un passaggio istituzionale più netto di quanto esse consentano di dimostrare.

Nota sul metodo. Nel testo sono tenuti distinti tre livelli di prova: gli atti conservati o pubblicati in edizione documentaria; i regesti moderni di registrazioni d’archivio, dai quali possono essere ricavati dati e formule ma non ricostruite trascrizioni integrali; le testimonianze tarde o le tradizioni delle quali non è oggi noto un originale medievale verificabile. Le notizie problematiche vengono registrate quando sono utili alla storia della ricerca, ma non vengono presentate come fatti acquisiti. Il regesto finale indica per ogni episodio la fonte utilizzata e lo stato del controllo. Stato della ricerca: settembre 2026.1

Prima del 1139: dove iniziano i documenti

Giuseppe Bolletti raccolse nel 1830 una narrazione secondo la quale Piegaro sarebbe stato fondato dai Romani, consacrato a Diana e poi ricostruito da un personaggio chiamato Pico Gaio. Lo stesso autore dichiarava però che una parte di queste notizie proveniva da un manoscritto allora conservato in casa Vicaroni, che avrebbe a sua volta attinto da improbabili «cortecce d’albero» custodite in Campidoglio.2 Non si tratta di documentazione antica verificabile. Per questo tali racconti appartengono alla storia erudita e identitaria del paese, ma non vengono usati per retrodatare il castello. La cronologia documentaria qui adottata comincia nel 1139.

1139, Castro Plagaio: la prima attestazione

Nel febbraio 1139 Bernardino, conte e figlio del defunto Burgarello, con il consenso dei familiari rinunciò alle esazioni e alle sottrazioni compiute «ingiustamente e senza ragione» ai danni del monastero di San Pietro d’Acqualta e degli uomini soggetti al suo dominio. Il documento è conservato nel cartulario dell’Archivio Vescovile di Orvieto ed è stato pubblicato integralmente. Il testimone oggi utilizzato è dunque una copia di cartulario, non l’originale dell’atto. La formula conclusiva localizza senza ambiguità la redazione dell’atto:3

1139, febbraio, indizione III, Piegaro.
De Aquaalta.
[Signum crucis]. In Dei nomine. Breve recordationis quod facio ego Bernardinus comes filius quondam Burgarelli una cum voluntate fratris mei et filie mee et filiorum meorum de ipsa inlicita data quam actenus iniuste et sine ratione abstulimus et quam nos omni modo refutamus ad Monasterium Beati Petri Aquealte, hanc refutationem de ipsa inlicita data facimus nos tam predicto monasterio quam hominibus habitantibus in valle ac pertinentibus ad ius et dominium predicti Monasterii. Quam refutationem facio ego Bernardinus cum filiis meis tibi abbati Marceso tuisque successoribus tunc hoc obligo me heredesque meos tibi abbati tuisque successoribus hanc refutationem omni tempore firma tenere, quod si ego Bernardinus vel aliquis filiorum aut heredum meorum contra hoc venire vel (…) voluerit tunc licet promittimus conponere penam viginti libras de bonis infortiatis. Quia taliter nobis placuit et post pene solutionem hec refutatio firma permaneat semper. Insuper habebimus maledictionem Patris et Filii et Spiritus Sancti et Beate Marie perpetue Virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei usque ad satisfationem. Hoc instrumentum refutationis et obligationis predictus comes sua sponte Dono iudice dictus rogavit.
Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo nono in mense februarii indictione tertia. Actum est hoc in Castro Plagaio. Malabranca filius Rainerii et Gozolus filius Bengaius. Et Remita filius Azolini Falci rogati sunt testes omnes hoc vocati.
Ego Donnus iudex dictando complevi.4

1186-1188, Bernardino Bulgarelli e Castel della Pieve

Prima delle attestazioni duecentesche dei conti «di Piegaro» è documentato Bernardino Bulgarelli, che Sandro Tiberini considera con certezza un ascendente del ramo signorile poi qualificato dal nome di Piegaro. Nel 1186 Bernardinus Bulgarellus et heredes ipsorum figura fra le cinque domus sive districtus eccettuate da Enrico VI dal dominio attribuito a Perugia; nel 1188 lo stesso Bernardino sottomise Castrum Plebis Sancti Gervasii alla città. Questi atti sono importanti per la genealogia, ma riguardano il contado perugino e Castel della Pieve: non provano un dominio su Piegaro già alla fine del XII secolo. L’appartenenza di Bernardino al gruppo comitale di Marsciano-Parrano è ritenuta da Tiberini altamente probabile, non documentariamente dimostrata.5

7 agosto 1186: il diploma di Enrico VI per Perugia. Il diploma, emanato nel campo presso Gubbio, concede ai Perugini la libera elezione dei consoli, il contado e una serie di diritti, ma sottrae espressamente alla loro giurisdizione cinque nuclei signorili o istituzionali. Fra essi compare Bernardino Bulgarelli con i suoi eredi. Si trascrive integralmente il testo secondo l’edizione di Johann Friedrich Böhmer, che dichiarava di riprodurre l’edizione di Francesco Bartoli; il controllo moderno è il Codice diplomatico del Comune di Perugia, I, n. 8, pp. 19-22.6

1186, 7 agosto, campo presso Gubbio.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henrichus sextus divina favente clementia Romanorum rex augustus. Regie celsitudinis liberalis munificentia passim omnes, potentes et humiles, maiores et minores, dignis munerationum beneficiis bene consuevit [honorare], precipue tamen eis, quorum devotionis et fidelitatis constantia sacris obsequiis imperii promtam se prebet et expeditam, copiose sue largitatis dextram extendit. Sane hoc intuitu certam habentes fiduciam, devotos et fideles nostros cives Perusinos se semper inposterum exibituros mandatis nostris obnoxios, cum super hoc firmam prestiterint iuramenti cautionem, notum facimus universis regni fidelibus qui in presenti degunt etate vel inposterum successione futuri sunt, quod nos regie serenitatis benignitate Perusine civitati et civibus Perusinis concedimus liberam consulum electionem. Et presentes consules dignitate consulatus investimus, quam investituram imperpetuum ipsis volumus sufficere. Item concedimus eis regie maiestatis auctoritate totum comitatum Perusinum, exceptis domibus et possessionibus quas habent marchiones, et monasterium sancti Salvatoris, et filii Hugolini, et nobiles de Deruta, et Bernardinus Bulgarellus et heredes ipsorum. In quibus quinque domibus sive districtibus nihil iuris Perusinis relinquitur, salvo eo quod si aliquis civis Perusinus vel aliqua ecclesia Perusina infra ambitum eorumdem domorum aliquid possidet iure proprietatis vel pignoratitio vel libellario vel iure feudi, id quiete teneat, sicut eisdem etiam Perusinis civibus concedimus quecumque in aliis episcopatibus habent iure proprietatis vel alio modo iuste, ut ea sine omni molestia possideant. Versa vice quoque concedimus et statuimus, ut si aliqui de quinque domibus predictis habent possessionem aliquam in civitate vel in coherentiis civitatis, respondeant civitati de bonis illis sicut alii cives. Ad hec eisdem civibus Perusinis regie celsitudinis [auctoritate] contradimus atque beneficii nomine perpetuo concedimus omnem iurisdictionem tam in civitate quam in ea portione comitatus quam ipsis relinquimus, salvo iure appellationum que fiunt de rebus valentibus viginti quinque libras imperialium vel amplius insuper. Omnia bona que comitissa Mathildis habuit in civitate Perusina vel in pretaxata parte comitatus ipsius, in feudo in perpetuum tenenda concedimus. Similiter largimus eisdem civibus castrum Agellum, salvo servitio marchionis quod in eo habet. Relinquimus etiam eis Civitellam Bonizonis libere possidendam et castellum Arne, salvo iure dilecti principis nostri ducis Spoletani. Abbati quoque sancti Petri ius quod actenus habuit in castro Casalina libere concedimus. Sancimus etiam et regie sublimitatis divali auctoritate firmamus, ut sint immunes a prestatione imperialis fodri et ab albergariis, que cum exercitu fieri solent. Set si contingat nos vel aliquem nostrum successorem imperatorem sive regem vel legatum imperatorie sive regie maiestatis cum exercitu in comitatu Perusino hospitari vel transitum facere, cum consilio consulum Perusine civitatis id fieri statuimus. Item volumus et presentis pagine sanctione precipimus, ut castrum Clusini nullus edificet eo modo, quo nuper inceptum fuit edificari ab hiis qui de vicina illuc convenerant. Set antiqui habitatores et heredes eorum habitabunt in castro Clusini. Alii redibunt ad antiquas habitationes. Illis autem qui castrum Clusini inhabitant Perusini nullum malum aut gravamen debebunt inferre. Nec illi eis versa vice. Nec idem Perusini sotietatem aliquam vel coniurationem cum aliqua persona vel civitate vel communi facient contra serenissimum patrem nostrum Federicum imperatorem augustum vel nostram excellentiam. Lacus quoque Perusinus totus in nostra et successorum nostrorum erit potestate, exceptis trecentis tencis quas militibus Perusinis in feudo concessimus eo modo, ut eas a nuntio nostro in cuius provisione lacus erit recipiant. Similiter vida sive pedagium in nostra et successorum nostrorum semper erit potestate, preter quod militibus Perusinis quinque solidos de soma concessimus in feudo. Hac autem tam magnifica liberalitatis nostre concessione singulis annis reddent Perusini centum libras Lucensium nobis vel successoribus nostris vel certo nuntio nostro cum requisiti fuerint. In quocumque autem anni circulo requisiti non fuerint, non tenebuntur centum libras illius anni solvere. Perusini vero tenebuntur iuramenti prestatione imperatori sive regi esse fideles contra omnem hominem clericum et laicum, et exercitum qui dicitur hosta facere cum vicinis comitatibus. Prohibemus ut nullus, sive nuntius noster sive alius quispiam, studiose vel iniuste lesionem civitati Perusine vel ipsis civibus inferat, vel gravamen in aliquo contra aliqua predictorum veniat. Quod qui fecerit centum libras auri pro pena componat, dimidium camere nostre et reliquum passis iniuriam. Ut supra hec omnia in perpetuum illibata permaneant, presentem inde cartam conscribi et sigillo nostro iussimus communiri.

Huius rei testes sunt: Aliottus Aretenensis episcopus, Petrus urbis prefectus, Bertoldus de Cuningsberc legatus Ytalie, Bertoldus dux Meranie, Conradus dux Spoleti, comes Simon de Spaneim, comes Robertus de Nassove, comes Montefeltranus, Otto Frangens panem, Leo de Monumento, Henricus Testa marscalcus de Bappenheim, Engelhardus de Winsberc, Marquardus dapifer, Tudinus de Colazzon, Reinaldus comitis Munaldi et alii quam plures. Et comes Manentus, Tribaldus, Petrus Paganelli, Gilius Pauli, Tribaldus, Temti Bonafidantius, Leonardus camerarius, Gilius Villani, Petrus Tudini, Remidius Grello consules Perusini.

Signum domini Henrici sexti Romanorum regis illustrissimi.

Ego Godefredus imperialis aule cancellarius vice Philippi Coloniensis archiepiscopi et Ytalie archicancellarii recognovi.
Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXVI, indictione IIII, regnante domino Henrico sexto Romanorum rege gloriosissimo, anno regni eius XVII. Datum in campo Eugubii, VII idus augusti.7

3 dicembre 1188: la sottomissione di Castel della Pieve. Due anni dopo Bernardino, con il consenso dei consoli e degli uomini di Castrum Plebis Sancti Gervasii, regolò la soggezione del castello a Perugia: obblighi militari, prestazioni, albergarie, rinnovo dei giuramenti e tutela perugina. Ughelli pubblicò nel 1667 il testo dichiarandolo trascritto da Costantino Garofani dall’originale allora esistente nella Cancelleria di Perugia; l’edizione critica moderna è CDP, n. 9. Si conserva qui integralmente la lezione di Ughelli, sciogliendo soltanto la grafia tipografica seicentesca e segnalando le lacune o i passi evidentemente problematici.8

1188, 3 dicembre.

In Nomine Domini Nostri IESU Christi, ab Incarnatione eius sunt Anni MCLXXXVIII. Indictione sexta, Tertio die introeunte Mense Decembris, Federico Imperatore, & Rege Henrico regnante. Ego quidem in Christi nomine Comes Bernardinus in veræ pacis, & veræ concordiæ, consentientibus, & volentibus Consulibus Castri Plebis Sancti Gervasii, scilicet Danello, & Gualfredutius de Ubaldino, & Giradinus de Malabranca, & alii eorum socii existentibus Consulibus, & cum voluntate aliorum hominum Castri Plebis, tam maiorum, quam minorum, do, & concedo, atque suppono Castrum Plebis S. Gervasii ad servitium Perusinæ Civitatis vobis Consulibus Perusinis recipientibus, per cunctate videlicet Rainerio de Capelle Consuli, & Camerario, & Guidutio de Rainaldo, & Calpo Ugolini, & Giradino de Rainaldo, Ugoni Bonicomitu, & Bonsigne Abbatis, & Struffolo de Rainaldo Pede Perusio, & Andreæ de Letulo, & Arlocto Medici, & Bernardo de Livaldo, & Lapo Montanarii, Bertaino de Adelmo, & Rainaldo de Roguglo, & Ugolino Montanarii, & Astuldo de Bernardo de Zeuzo, & Guasfredutio Martinelli, vobis præfatis Consulibus existentibus Perusinæ Civitatis do, & subpono præfatum Castrum Plebis, ad servitium, & subiectionem Perusinæ Civitatis, vestrisque successoribus in perpetuum.

In primis ita instituo, & suppono prædictum Castrum Plebis Sancti Gervasii Civitati Perusinæ ad hostem, & parlamentum, & ad pacem, & guerram faciendam contra omnes homines in perpetuum, excepto Imperatore, & suo Serenissimo filio Rege Henrico, & excepto Bernardino de Bulgarello, & Comite, & eius hæredibus. Item homines de Castro Plebis Sancti Gervasii debent dare Civitati Perusiæ in Festo Beati Herculani octo libr. bonorum infortiatorum Lucensis moneta. Item homines præfati Castri omni anno tribus vicibus debent per annum tres albergarias Consulibus Perusinæ Civitatis dare, & in unoquoque albergo debent esse duodecim homines cum duodecim caballis. Item quandocumque Civitas Perusina voluerit facere hostem, sive expeditionem, & voluerit præcipere hominibus præfati Castri Plebis, quod veniant in expeditione Perusinæ Civitatis per Communantiam, homines de Castro prænominato debent venire in exercito Perusino, ad salarium, & ad expensas prædictorum hominum Castri Plebis S. Gervasii. Si vero voluerit Civitas Perusina, quod homines de præfato Castro veniant in hostem Perusinæ Civitatis per divisum, scilicet milites & pedites debent venire ad expensas Perusinæ Civitatis, & ad salarium hominum Castri Plebis.

Item omni anno, quando homines Castri Plebis fecerint suum Consulatum, Consules prædicti Castri debent venire, & iurare [lacuna nell’edizione Ughelli] eorum, & comandamentum, Perusinorum Consulum. Item in omni capite septem annorum debent homines de Castro Plebis facere renovare iuramenta inter Civitatem Perusinam, & Castrum Plebis a quatuordecim anni insuper omnibus hominibus Castri Plebis, secundum quod in isto legitur instrumento, & omni anno homines Castri Plebis huiusmodi prænominata servitia facere debent, nisi evidentissimus metus superveniret eis, ita quod nulla ratione facere possent prænominata servitia, recedente vero prænominato metu continuo, aut illico homines prædicti Castri debent venire, & facere prænominata servitia, & si facere contenserint omnia ea, quæ superius dicuntur, Comes Bernardinus, & eius hæredes inde facere quidquid Consulatus Perusinus ei voluerit præcipere, sive per Communantiam, aut per divisim; & si vero esset Consulatus in præfata Civitate, quidquam Episcopus Perusinus, sive Archipresbyter S. Laurentii vel duo boni homines per Portam Perusinæ Civitatis voluerint præcipere prædicto Comiti, aut eius hæredibus, ipsi sine omni dolo, & fraude observare debent, nec pacem, neque treguam in illo tempore facerent cum Castro Plebis sine voluntate, & licentia Communitatis Perusinæ Civitatis: & si omnia supradicta voluerint observare homines præfati Castri Plebis Sancti Gervasii, ipsi nomine poenæ dabunt Perusinæ Communitati quingentas libras Lucensis monetæ; & si supradicta observaverint, Civitas Perusina debebit iuvare homines Castri Plebis de eorum usu, & sua ratione contra omnes homines, excepto Imperatore, & suo Serenissimo filio Rege Henrico, & excepto Comite Bernardino, & eius hæredibus.

Item in ullo tempore homines de præfato Castro nullum apostatum servitium per aliquod ingenium facere debent Urbevetanæ Communitati. Et omnia supradicta, ut superius legitur, per præfatum Comitem, & per bonos homines prænominati Castri fuerunt disposita, & ordinata ad Hospitale de Fulcignano, & per iuramentum ab eis prædictis, & a cunctis aliis hominibus Castri Plebis in eorum Castro confirmata in præsentia Oddonis de Rolandino, & Ioannis de Mancino, & Berardi de Diruta, & Petri de Malavoglia, & Capitonis, & Guarnerii Iudicis, & Ugonis Villani, & Oddonis de Rainuccio de Petro, & aliorum multorum ibi adstantium, omnes fuerunt vocati, & rogati testes.

Ego Magister Acto Iudex S. Palatii subscripsi, & perfeci hæc omnia, secundum quod præfatus Bernardinus, & homines de Castro Plebis per accomodamentum in meis manibus subscribere rogaverunt.
Ego Andreas Apostolicæ Sedis auctoritate Notarius fideliter publicavi.9
Avvertenza sulla lezione del 1188. La trascrizione di Ughelli presenta almeno una lacuna esplicita dopo iurare e alcuni passi sintatticamente problematici. In particolare stampa si omnia supradicta voluerint observare immediatamente prima della pena di cinquecento lire, dove il senso sembrerebbe richiedere una negazione; il testo è lasciato com’è nell’edizione seicentesca, senza emendamento tacito. Anche si vero esset Consulatus merita confronto diretto con CDP, n. 9.

Il documento del 1188 è particolarmente importante perché mostra Bernardino in rapporto diretto con Castrum Plebis, con una capacità signorile che resta espressamente salvaguardata anche dentro la nuova soggezione perugina. Non autorizza però a trasferire automaticamente quel potere su Piegaro. La conferma del 1251, ricordando congiuntamente Bernardino Bulgarelli, il figlio Raniero e i nipoti Andrea e Uguccione, consolida la sequenza genealogica che conduce ai conti poi attestati «di Piegaro», ma non modifica il dato geografico dei due atti del 1186-1188.10

1240-1248, la comparsa dei conti e delle fortificazioni

Il 1240: una data che, allo stato attuale, non ha un documento. La tradizione secondo la quale Piegaro sarebbe passato ai conti di Marsciano per concessione di Federico II è antica, ma il controllo delle fonti modifica in modo importante la formulazione finora usata. Cesare Crispolti, nella Perugia Augusta del 1648, scrive che i conti di Marsciano «l’ottennero dall’Imperatore Federigo Secondo» e che il possesso sarebbe stato confermato da Innocenzo IV il 7 aprile 1251; nel passo di Crispolti non compare però l’anno 1240. Ferdinando Ughelli riprende quasi alla lettera questa notizia nel 1667 e, subito dopo, ridimensiona egli stesso il quadro affermando: «Quanto al Piegaio, è traditione antica, che fusse de’ Conti di Marsciano». La data precisa del 1240, oggi ripetuta anche in repertori e sintesi locali, non è stata finora ricondotta a un diploma medievale né al passo di Crispolti da cui deriva la tradizione della concessione federiciana.11

Il punto critico. La bolla di Innocenzo IV del 1251 che Ughelli porta a sostegno della tradizione non conferma nel passo trascritto il possesso di Piegaro ai conti: conferma invece a Perugia diritti, condizioni e servizi relativi a Castrum Plebis e alle sue pertinenze, già ceduti da Bernardino Bulgarelli, Raniero, Andrea e Uguccione. Non può quindi essere utilizzata come prova documentaria della presunta concessione di Piegaro. Il 1240 resta una data da verificare, non un fatto acquisito.

Il testo attribuito a Federico II, collocato dall’edizione sotto il 1244. Esiste invece un lungo privilegio in favore degli uomini di Castel della Pieve che nomina Andrea e Uguccione come comites de Plegario. La sua tradizione documentaria è però problematica: Huillard-Bréholles lo pubblicò da una copia cartacea conservata nell’Archivio comunale di Siena, tratta da un esemplare autenticato, che egli stesso definì gravius tamen corrupti. Il testo incorporava inoltre un’autenticazione notarile del 1436. Böhmer lo giudicò falso; Tiberini accoglie quindi la menzione dei due conti soltanto con esplicita riserva. Per questa ragione il testo è trascritto integralmente, ma non entra tra le attestazioni sicure del 1244.12

Documento attribuito a Federico II, edito sotto il 1244; data interna 3 gennaio 1243.

In nomine Domini. Amen. Hec est copia sive sumptum cujusdam privilegii imperialis reperti in archivio sive publico et autentico terre Castri Plebis, producti coram egregio doctore decretorum domino Simone Philippi vicario generali reverendi in Christo patris domini episcopi Clusini per prudentem virum Anthoninum de Robolini de Castro Plebis, sindicum et procuratorem comunitatis dicte terre Castri Plebis petentem fieri dictum sumptum et copiam de verbo ad verbum, prout in dicto privilegio continetur, ad perpetuam rei memoriam. Qui dominus Simon dictum privilegium videns et legens, quia reperuit dictum privilegium non cassum, non viciatum, immo signo consueto ac sigillo aliisque solepnitatibus consuetis munitum, licentiam et auctoritatem dedit et impertivit michi notario infrascripto copiandi de verbo ad verbum, nullo addito et diminuto; cujus tenor talis est:

In nomine sancte et individue Trinitatis. Federigus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Jerusalem et Sicilie rex, dilectis nostris ac sacri imperii fidelibus hominibus Castri Plebis gratiam regiam et omne bonum. Quamvis regalis munificentie plenitudo donis sue largitatis cunctos libenter et gratiose complectitur, ad illos tamen ex quodam gratitudinis debito liberalius se extendit quos constans serviciorum exibitio firma quoque strenuitate constantique plenius commendarunt (sic). Grata itaque fidelia et accepta servitia que majestati nostre singulari constantie zelo et magno fidelitatis ardore indefessis sollicitudinibus actenus exibuistis et exibuetis (sic) pro presenti ac in futurum ferventius exibere poteritis, diligenter actendendo, vos vestrosque successores omnes et communitatem ipsam Castri Plebis hujusmodi respectibus volentes aliquo beneficii nostri munimine liberaliter aspicere et in eis signum regii favoris et gratie benigniter demonstrare, vos prefatos homines, comunitatem, successores ex certa nostra scientia et de imperialis plenitudinis potestate immunes facimus et agentes (sic) et hoc regali edicto prefatos homines omnes et successores ab omnibus et singulis gravaminibus quorumcumque honerum ordinariorum sive extraordinariorum cum omnibus eorum rebus, juribus et actionibus in territorio ipsius Castri Plebis liberamus penitus [et] reddimus absolutos.

Ad cujus Castri quidem Plebis comunitatem et homines ejusdem per presens privilegium et regale edictum de eadem imperialis plenitudinis potestate pertinere concedimus, sancimus et declaramus totum territorium cultum et incultum, silvatum et macchiosum, existentem a dicto Castro Plebis usque ad aquam Clanarum inclusive vocatam Guadaburga juxta territorium Urbevetanum totumque terrenum cultum et incultum, silvatum et macchiosum, existentem citra et ultra Clanes versus Salicem, Fighinum, Comporsevolam et castrum Scitonii a strada majore sive vetere inclusive usque ad territorium Clusinum juxta locum dictum Fontespada, per quam stratam recte iter tendit de civitate Clusina ad civitatem Urbevetanam, ac etiam totum terrenum cultum et incultum, silvatum et macchiosum, situm versus clusum Perusinum juxta Tresam veterem viam, fossatas Canicule, podium Sancti Secundi et juxta ipsam ecclesiam Sancti Secundi, collem Novile, fossatum Lombarde et viam per quam itur Clusium et juxta res Mastuli Benajuncte ac etiam totum terrenum cultum et incultum, silvatum et macchiosum, versus Paccianum, Panicalem et Plegarium juxta et prope fossatum Moiani, fontem Sancti Galgani et viam per quam itur Panicalem, collem Castellonchi et terminum fossatelli Falcosi, collem montis Sancti Marcelli, stratam sive viam majorem Plegarii et viam per quam itur ad locum Fratrum dividentem a dicta strata majori per quam itur Plegarium, et totum terrenum cultum et incultum, silvatum et macchiosum, situm versus hermum Sancti Johannis et montem Leonem juxta flumen Nestoris, molendinum quondam Baldutii Jacobi Petri Baldini in dicto flumine, podium fossale, viam qua ascenditur ad Hermum predictum et juxta locum dictum Pirus Jovis usque ad dictam aquam Clanarum vocatam Guadaburga, et eisdem et respectibus (sic) vos omnes homines et communitatem ipsius Castri Plebis cum omnibus ipsius castri territoriis predictis absolvimus, penitus liberamus ab omnibus et singulis homagiis, honeribus et debitis quibuscumque quibus quomodolibet in preteritum constare posset vos vestramque comunitatem et territoria obnoxios sive obnoxia quibusvis imperii sacri fidelibus fuisse, maxime Andree et Uguccioni comitibus de Plegario nefandissimis nostre majestati ac sacratissimo Romanorum imperio proditoribus.

Nulli ergo omnino homini liceat hujus nostri edicti et privilegii et gratiose concessionis paginam infringere aut ei quodam ausu temerario contraire sub pena nostre gravissime indignationis et decem marcarum auri, quam penam tociens noscat se incursurum ipso facto quotiens contrafactum fuerit. Quarum penarum medietatem imperialis errari sive fici, residuam vero partem injuriam passi usibus decernimus applicari, presentium sub nostre majestatis sigilli appensione [per] testimonium litterarum.

Hujus rei testes sunt: Federighus illustris regis Castelle filius dilectus nepos noster, R. comes Tolosanus et marchio Provincie dilectus affinis et fidelis noster, R. comes Caserte sacri imperii per Marchiam et ducatum Spoleti ab Amelia usque Cornetum vicarius generalis, Ansaldus de Mari sacri imperii et regni Sicilie amiratus, Pandolfus de Fascianella sacri imperii in Tuscia vicarius generalis, magistrus (sic) Petrus de Vinea, magister Tadeus de Suessa magne curie nostre judices, et alii quamplures.

Signum domini nostri Frederigi, Dei gratia illustrissimi Romanorum imperatoris semper augusti, Jerusalem et Sicilie regis.

Acta sunt hec apud ecclesiam Sancti Lazari, districtus civitatis Fulginii, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, die tertia mensis januarii, secunda indictione, imperante domino nostro Federico secundo, Dei gratia Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem ac Sicilie rege, imperii ejus anno vigesimo tercio, regni Jerusalem decimo nono, regni vero Cicilie quadragesimo sexto, feliciter. Amen.

[Sequitur authenticum Mathei notarii filii quondam Lodovici de Castro Plebis, transcriptum anno Domini a Nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo trigesimo sexto, indictione X, tempore beatissimi in Christo patris et domini, domini Eugenii divina favente clementia papae quarti, die nono mensis decembris, praesentibus, etc.]
Avvertenza sulla lezione e sull’autenticità. La trascrizione segue Huillard-Bréholles, VI/1, pp. 148-152, sciogliendo soltanto le divisioni di riga e correggendo evidenti errori dell’OCR della copia digitale. Le lezioni anomale espressamente segnalate dall’editore sono conservate. Huillard annota fra l’altro: per Clanarum, «rectius tamen Clararum, scilicet fluvius Chiare»; per Guadaburga, la variante Guadaburza; hermum per eremum; errari sive fici per erarii et fisci; considera inoltre la formula finale del privilegio estranea alle genuine formule federiciane e ritiene che sia stata alterata nel passaggio «de copia in copiam». Corregge infine l’anno di regno vigesimo tercio in quarto. Queste anomalie, la tradizione soltanto in copia e il giudizio negativo di Böhmer impediscono di usare il testo come prova contemporanea sicura.

Il documento resta comunque importante per capire che cosa attribuiva a Federico II la tradizione testuale giunta al Quattrocento: una delimitazione molto dettagliata del territorio di Castel della Pieve, nella quale Piegaro compare più volte come riferimento topografico, e la liberazione dei Pievesi da obblighi che sarebbero stati dovuti soprattutto ad Andrea e Uguccione. Ma proprio perché l’atto è giudicato falso, né i confini né la qualifica dei due fratelli possono essere retrodatati con sicurezza al 1244 sulla sola base di questo testo.

1245 e 1247: le prime attestazioni sicure di Andrea. Dopo il documento sospetto, il quadro cambia. Tiberini, rinviando all’edizione del Codice diplomatico del Comune di Perugia, II, registra nel 1245 fra i testimoni la forma «Andrea Comitis [così] de Plagario» e nel 1247 «Andrea comes de Plagario». Allo stato attuale della ricerca, queste costituiscono le prime attestazioni sicure di Andrea qualificato dal nome di Piegaro con titolo comitale; la collazione diretta delle pagine dell’edizione e dei relativi testimoni archivistici resta distinta da questo dato.13

1245 — formula testimoniale riportata da Tiberini con rinvio al CDP:

Andrea Comitis [sic] de Plagario

1247 — formula testimoniale riportata da Tiberini con rinvio al CDP:

Andrea comes de Plagario
Perché qui non è riportato l’intero atto. I due documenti del 1245 e 1247 sono indicati da Tiberini con rinvio alle pp. 446 e 467 del volume II del Codice diplomatico del Comune di Perugia. In questa fase della ricerca non è stata ancora compiuta una collazione autonoma dell’intera trascrizione con le pagine dell’edizione e con i relativi testimoni archivistici. Si riportano quindi soltanto le formule conservate nel repertorio di Tiberini; ricostruire il resto dell’atto da regesti o frammenti sarebbe metodologicamente scorretto.

1248: il cassero e la torre. L’anno successivo la documentazione giudiziaria perugina registra due cittadini di Perugia che, insieme ad altri, erano custodi del cassero e della torre di Piegaro e furono condannati a venticinque lire ciascuno per essersi assentati senza permesso. Il dato è importante perché attesta con sicurezza il cassero, la torre e la presenza di custodi incaricati della loro sorveglianza; non chiarisce però, da solo, l’intero assetto proprietario e giurisdizionale del castello.14

Stato della fonte del 1248. Per questo episodio oggi abbiamo il regesto n. 114 dei Libri dei banditi, ripreso da Tiberini, non la trascrizione integrale della registrazione medievale. Perciò non viene costruito un falso «testo latino» a partire dal riassunto moderno. La prossima integrazione dovrà partire dal registro originale o dalla completa edizione del n. 114.

Bilancio 1240-1248. Il quadro documentario può quindi essere graduato con precisione: 1240, data non ancora documentata; 1244, privilegio attribuito a Federico II ma giudicato falso e tramandato in copia tarda e corrotta; 1245 e 1247, prime attestazioni sicure di Andrea come conte «di Piegaro»; 1248, attestazione sicura, attraverso il regesto di un registro giudiziario, del cassero e della torre di Piegaro. La comparsa documentaria dei conti e quella delle fortificazioni non devono quindi essere retrodatate sulla base delle tradizioni seicentesche o del privilegio sospetto.

1250-1251, uomini, signori e comunità

13 maggio 1250: fra Piegaro e Castel della Pieve. Mentre l’esercito perugino era schierato contro Castel della Pieve, il procuratore della comunità pievese comparve davanti al podestà di Perugia Raniero Bulgarelli e giurò, a nome del Comune e degli uomini di Castel della Pieve, di osservare i precetti ricevuti dal podestà in nome di Perugia. L’atto fu compiuto «fra il castello di Piegaro e il castello della Pieve, nel luogo detto Croce». Ughelli ne pubblicò integralmente il testo nella parte documentaria della sua opera, dichiarando che era stato trascritto dall’Archivio di Perugia da Costantino Garofani. Si riporta qui l’intera redazione edita da Ughelli, sciogliendo la s lunga e gli altri meri usi tipografici seicenteschi, senza modernizzare il contenuto latino.15

1250, 13 maggio, luogo detto Croce, fra Piegaro e Castel della Pieve.

In Nomine Domini Amen. Anno eius MCCL. Indictione viij. tempore Domni Innocentij Papæ iv. die Veneris xiij, intrantis Mensis Madij. Cum Dominus Rainerius Bulgarelli, Dei gratia Perusinus Potestas, esset inter Castrum Plagarij, & Castrum Plebis in loco qui dicitur Croce, hostilitèr cum magna quantitate militum Civitatis Perusiæ expectando ibidem generalem exercitum, tam Civitatis, quàm Comitatus præfatæ Civitatis ad depopulationem faciendam de Castro Plebis, tunc Pepo Ioannis Alberti Sindicus, & Actor procurator Communis, & hominum Castri Plebis, sicut de ipsa Sindicária apparet publicum instrumentum manu Angeli Notarij, a me Gualkerino Notario visum, & lectum, & vice Communis, & hominum prædicti Castri venit, & comparuit coram dicto Domino Rainerio potestate, & spontè iuravit, tactis corporalitèr sacrosanctis Evangelijs, nomine, & vice prædicti Communis Castri, & pro ipsis hominibus, observare omnia, & singula præcepta dicto Potestati recipienti nomine, & vice Civitatis Perusiæ, & pro ipso Communi, & Civitate.

Actum hoc fuit in loco supradicto præsentibus D. Benaudito Episcopo Perusiæ, D. Petro de Podio Episcopo Clusino, D. Petro Præposito S. Mustiola, D. Benuenuto Archipresbitero Perusiæ, D. Saluo Archipresbitero Plebis S. Ioannis infra Montis Plebis Corzan &c. & alijs principalibus testibus rogatis.

Et ego Gualkerinus Magistri Petri Apostolica auctoritate Notarius constitutus, & nunc prædicti Communis Civitatis Perusiæ his omnibus interfui, & ut supra legitur, subscripsi.
Stato della fonte del 1250. La pagina non presenta questo testo come lettura diretta dell’originale oggi conservato. Ughelli lo stampa nel 1667 con la rubrica «Istrumento […] transuntato dall’Archivio di detta Città da Costantino Garofani»; Bolletti lo ripubblicò nel 1830 e riferì l’originale alla Segreteria Decemvirale di Perugia. Il testo qui sopra deriva dunque dall’edizione di Ughelli. Sono stati sciolti la s lunga e alcuni evidenti artefatti della riproduzione digitale, ma non sono state introdotte correzioni congetturali. Un controllo diplomatico definitivo richiede il confronto con il testimone archivistico perugino, se oggi identificabile.

Il contenuto va letto con precisione: non è una sottomissione di Piegaro. Il soggetto rappresentato nell’atto è il Comune con gli uomini di Castel della Pieve, il cui procuratore presta il giuramento davanti al podestà perugino; Piegaro compare nella localizzazione del campo perugino. Il passo è tuttavia molto significativo per la storia del castello, perché nel 1250 Castrum Plagarii è assunto come riferimento topografico autonomo nella geografia militare e diplomatica della guerra fra Perugia e Castel della Pieve.

La documentazione giudiziaria del 1250-1251. I Libri dei banditi perugini conservano una sequenza di procedimenti che coinvolge persone legate all’ambiente dei conti di Piegaro. Nel 1250 Ranaldo Avultrone, indicato come figlio di Ranieri Bernardino di Piegaro, e il presunto mandante furono condannati per l’omicidio di un uomo di Piegaro. Nel 1251 un uomo che viveva con i conti fu condannato per aver accecato Ugolino Magnacce; un servitore dei conti fu condannato per furto; un orvietano che dimorava con i conti fu condannato per omicidio. Queste carte documentano persone che vivevano con i conti o erano al loro servizio e gravi episodi di violenza nel loro ambiente, ma non consentono di ricostruire oltre quanto riferito dai singoli procedimenti.16

Stato delle fonti giudiziarie. Per questi episodi la ricerca dispone attualmente dei regesti pubblicati da Bartoli Langeli e Corbucci ai nn. 182, 186, 234, 242 e 256 e dei rinvii di Tiberini, non della trascrizione integrale controllata delle singole registrazioni medievali. Per coerenza con il criterio adottato per il 1248, non viene costruito un testo latino artificiale a partire dai regesti. L’integrazione successiva dovrà partire dall’edizione completa delle singole schede o, meglio, dai registri originali.

10 aprile 1251: il cosiddetto lodo di Poggio Aquilone. Per questo episodio la situazione documentaria è diversa. Ughelli non trascrive un originale né dichiara di avere davanti un atto autenticato: introduce il racconto richiamando «una certa scrittura, che conservano gl’istessi Piegaresi, benché non autentica». Da quella scrittura ricava una descrizione molto dettagliata dell’accordo fra Andrea e Uguccione e la comunità di Piegaro. Poiché il testo medievale non è oggi noto, ciò che possiamo trascrivere integralmente è la testimonianza di Ughelli del 1667, non il lodo del 1251.17

Avvertenza essenziale. Il brano seguente è una fonte erudita seicentesca che riferisce il contenuto di una scrittura non autenticata allora conservata a Piegaro. Non deve essere citato come «trascrizione del lodo del 1251». È invece la trascrizione della testimonianza di Ferdinando Ughelli su quel presunto lodo.
Ferdinando Ughelli, 1667: testimonianza sul lodo attribuito al 10 aprile 1251.

Apparisce anche dalla detta Scrittura, che l’Anno MCCLI gl’istessi Andrea, & Uguccione hebbero anch’essi controversia con li Piegaresi, e fecero nuove Capitolazioni, stante il Compromesso fatto per parte della Communità nel venerando Messer Filippo Priore di S. Giovanni dell’Eremo di Monte Alari, che à quel tempo era Priorato, e non Abbadia, e per parte de’ Conti nel venerando Messer Ranieri di Bulgaro Conte di Marsciano loro parente; li quali Arbitri laudarono, e capitolarono nel modo infrascritto, moderando in questa guisa gl’istessi Conti, che per prima erano rigorosi, & altieri.

Che qualunque persona commettesse homicidio in detto Castello, overo Territorio, pagasse libre venticinque, bando der bando, de’ denari Lucchesi. Che qualunque persona percotesse altri con armi, bastoni, o sassi, di modo che n’esca il sangue, pagasse alli Conti per pena soldi quaranta di detti denari, e senza sangue, soldi venti. Che se alcuno commettesse fraudo in alcuna donna, pagasse per pena alli Conti soldi venti; e se violasse zitella, soldi cento. Che gli huomini di detto Castello dovessero pagare alli Conti le cose consuete, e che non potessero far Consiglio senza licenza de’ medesimi Conti, o loro Vicario, e facendolo senza licenza, non si dovesse eseguire. Che se bisognasse alli Conti, o loro parenti, siano tenuti andare alli loro servigi fino a quaranta huomini à loro spese per cinque giorni, e da quel tempo siano à spese delli Conti senza salario, come si obligarono anche per contratto stipulato trà essa Communità, e li Conti. Che quelli, che lavorassero terre, dovessero dare, e rendere alli Conti il terzo di quello si raccoglie. Fù dato questo Laudo nel Poggio Aquilone li x. Aprile l’Anno MCCLI.

Il racconto attribuisce dunque all’accordo pene pecuniarie per omicidio e ferimenti e per due fattispecie indicate da Ughelli con le espressioni «fraudo in alcuna donna» e «violasse zitella»; la continuità delle prestazioni dovute ai conti; il divieto di riunire il consiglio senza il loro permesso o quello del vicario; un obbligo di servizio fino a quaranta uomini; e la corresponsione ai conti di un terzo dei raccolti. Sono informazioni di grande interesse per ricostruire il modello signorile che la memoria documentaria seicentesca attribuiva alla Piegaro del 1251. Proprio per questo, però, il loro valore deve restare distinto da quello degli atti contemporanei: la precisione delle clausole non sostituisce l’assenza dell’originale o di una copia autenticata. Tiberini osserva che i procedimenti giudiziari coevi rendono plausibile un conflitto fra signori e comunità, ma questa coerenza di contesto non trasforma la scrittura ricordata da Ughelli in un documento verificato.

1256-1260, Piegaro nelle carte perugine

Negli anni successivi Andrea e Uguccione compaiono regolarmente nell’apparato giudiziario e politico perugino. Nel 1256 il Consiglio speciale e generale di Perugia esaminò una petizione dei conti relativa a una controversia con il Comune e gli uomini di Castel della Pieve. Nel 1258 una causa coinvolse Andrea; nello stesso anno Uguccione è detto proprietario di capre rubate mentre pascolavano nelle pertinenze di Piegaro. Nel 1259 Andrea fu testimone a un atto del Comune di Perugia sulla coniazione di monete d’oro e d’argento. Nel 1260 entrambi i conti furono più volte multati per non essersi presentati o per essersi allontanati contro l’ordine del giudice.18

Stato dei testi 1256-1260. Per la petizione del 1256 e per i procedimenti del 1258-1260 sono oggi disponibili, nella ricerca corrente, regesti ed estratti delle registrazioni perugine, non una trascrizione integrale controllata di ciascun atto. Perciò non si ricostruiscono artificialmente testi latini completi. Le qualifiche Andrea de Plagario, Uguccione comes de Plagario e comites de Plagario sono conservate perché direttamente attestate nei regesti delle carte.

1258: il castrum Francorum de Plagario. Una testimonianza di natura diversa aggiunge un dato importante sulla comunità. Tiberini segnala che nel più antico elenco di ville e castelli del comitato perugino, datato 1258, compare la forma castrum Francorum de Plagario, rinviando per la fonte a Grohmann. La formula anticipa di due anni l’attestazione degli Homines franci de Plagario del 1260 e mostra che la qualifica Francorum era già associata al castello nel 1258. Non documenta però un atto di affrancazione, né consente di stabilire quando, con quali modalità o con quale estensione giuridica tale condizione fosse stata acquisita. La lezione viene quindi riportata come attestazione pubblicata da Tiberini; resta da collazionare direttamente in Grohmann e, ove identificabile, nel registro perugino sottostante.19

Ottobre 1260: gli uomini franchi di Piegaro. Durante una grave crisi annonaria il Comune di Perugia compilò il Liber impositionis bladi, registro dell’imposta agraria organizzato per porte. Una trascrizione a stampa che rinvia espressamente al registro consente ora di fissare anche la forma latina della voce relativa a Piegaro e il quantitativo assegnato:

Liber impositionis bladi, 1260 — voce relativa a Piegaro.

Homines franci de Plagario — 79 corbe.

La formula è più precisa del precedente riassunto «gli uomini franchi di Piegaro»: documenta una categoria riconosciuta nell’imposizione annonaria e associa ad essa un contingente di 79 corbe. Non è però un atto di affrancazione e non dimostra che nel 1260 sia stata concessa in quel momento la libertà a tutti gli abitanti del castello. Il Liber registra e tassa una categoria già qualificata come franci. La lezione qui riportata è attestata dalla trascrizione pubblicata da Senofonte Pistelli, che la riferisce al Liber impositionis bladi del 1260; resta opportuno collazionarla direttamente con la carta del registro per una futura edizione diplomatica della voce.20

1275, San Silvestro e il Castellatium del conte

Nelle registrazioni pontificie delle decime del 1275 compare la chiesa di San Silvestro di Piegaro, allora nella diocesi di Chiusi:

Ecclesia sancti Silvestri de Plagario solvit lib. V, sol. XI.

Questa è, allo stato attuale, la prima menzione documentaria individuata della chiesa. La voce appartiene alle Rationes decimarum della Tuscia ed è riportata anche nella scheda ufficiale della chiesa. Rimane da fissare, mediante controllo diretto dell’edizione Guidi, il numero progressivo e la pagina della registrazione: il testo latino viene quindi conservato, ma senza attribuirgli una collocazione editoriale non ancora verificata.21

Il Castellatium del conte. Nello stesso anno il Consiglio speciale e generale di Perugia intervenne su una questione riguardante un Castellatium del conte di Piegaro. Del provvedimento, nella documentazione oggi utilizzata, è conservata con certezza la seguente formula:

pro facto Castellatii comitis de Plagario

Il regesto aggiunge che la tenuta del Castellatium doveva essere assicurata al conte dal podestà di Orvieto. La formula prova l’esistenza di una questione giuridico-politica relativa al Castellatium del conte, ma non consente ancora di identificare con sicurezza il luogo né di ricostruire l’intero contenuto della deliberazione. Per questo viene trascritta soltanto la locuzione effettivamente attestata e non un testo ricostruito.22

1276-1288, magnati, sindaci e obblighi militari

Nel 1276 Andrea e Uguccione, fratelli e conti di Piegaro, furono compresi fra i magnati del contado di Porta Eburnea; i conti di Piegaro comparvero anche nell’elenco relativo a Porta Santa Susanna. Nel 1277 Uguccione, registrato nella parrocchia perugina di San Bartolomeo di Porta Eburnea, fu multato perché non si era presentato per promettere il contributo alle spese dell’acquedotto. Un secondo procedimento ordinò a un procuratore di Andrea di comparire nella causa promossa dai sindici Plagarii. Quest’ultima formula è particolarmente significativa perché mostra Piegaro come comunità capace di agire giudizialmente per mezzo di propri sindaci.23

1276-1277: testo e regesto. L’elenco dei magnati è edito, mentre per i procedimenti del 1277 la ricerca dispone al momento dei regesti con alcune formule originali. La locuzione sindici Plagarii viene quindi riportata come dato testuale certo; non viene invece presentato come trascrizione integrale ciò che è noto soltanto attraverso il riassunto del registro.

Nel 1281 Zutius di Andrea di Piegaro prestò servizio fra i milites inviati dal Comune di Perugia a Città di Castello, ricevendo 18 lire e 15 soldi per quindici giorni. Nel 1282 Andrea e Uguccione, detti comites de castro Plagarii, furono condannati perché, pur obbligati a fornire cavalli, non avevano partecipato alla spedizione contro Foligno. La condanna si ripeté nel 1283. Queste registrazioni mostrano i conti sottoposti agli obblighi militari del Comune di Perugia, con doveri concreti di fornitura di cavalli e di servizio.24

1281-1283: nessuna falsa trascrizione. I riferimenti archivistici sono precisi, ma non è stata ancora acquisita nella ricerca corrente la riproduzione completa delle singole registrazioni. Restano quindi nel testo le qualifiche e le formule sicure già conservate dai regesti, mentre la trascrizione integrale è rinviata al controllo diretto dei registri.

1285: un assalto a San Silvestro. Un procedimento giudiziario coinvolse Andrea, alcuni suoi nipoti, i figli di Uguccione e altri uomini, tutti «de castro Plagario». Erano accusati di avere assalito con le armi la chiesa di San Silvestro, occupata da due monaci del monastero di Montarale, di averli cacciati con la forza e di averne ferito uno. Gli imputati furono assolti perché non ritenuti colpevoli e perché tra le parti era intervenuta pace e concordia. Il regesto di Tiberini conserva anche brevi segmenti del dettato latino del procedimento:

Estratto testuale dal procedimento del 1285.

omnes de castro Plagarioecclesiam S. Silvestri de Plagarioquia facta est concordia et pax inter eos.

Si tratta di estratti testuali, non della trascrizione integrale della registrazione di Capitano 1285, reg. 4, c. 9v. Sono tuttavia sufficienti a fissare tre dati direttamente nella lingua della fonte: la provenienza degli imputati dal castello di Piegaro, l’identificazione della chiesa di San Silvestro e la pace intervenuta fra le parti. Nello stesso anno Andrea e Uguccione furono allibrati a Perugia per duemila lire ciascuno; per questa seconda notizia la voce della Libra del 1285, edita da Grohmann, resta da collazionare direttamente prima di inserirne il testo integrale.25

Secondo il regesto richiamato da Tiberini, nel 1286 Uguccione fu parte in una controversia della quale non è precisato l’oggetto. Nel 1288 il Consiglio perugino esaminò un’altra vertenza, questa volta fra i conti di Piegaro e il Comune di Castel della Pieve; anche qui l’oggetto non è esplicitato, ma il rinvio al Consiglio maggiore dimostra che la disputa era ancora aperta.26

1286 e 1288. Per entrambi gli episodi possediamo riferimenti archivistici e regesti affidabili, ma non una trascrizione integrale controllata del testo. Non viene quindi aggiunto alcun latino ricostruito.

1290-1296, la fine del secolo tra cronaca e tradizione

1290: «il signor del Piegaio» a Orvieto. La cronaca di Luca di Domenico Manenti, fonte narrativa e non atto notarile, ricorda «il signor del Piegaio» insieme ai conti di Marsciano fra i casati nobili presenti alla posa della prima pietra del duomo di Orvieto. La notizia colloca dunque «il signor del Piegaio» accanto ai conti di Marsciano nella narrazione della cerimonia orvietana, ma la formula non permette da sola di identificare con certezza la persona né di precisare la natura dei rapporti fra i soggetti ricordati.27

Stato della fonte del 1290. È una cronaca, non un documento negoziale o giudiziario. Finché non sarà collazionata direttamente la pagina dell’edizione Manenti-Fumi, si conserva la formula «il signor del Piegaio» senza ricostruire un brano più ampio.

Circa 1295: la tradizione sulla distruzione del cassero. Qui non esiste, allo stato attuale, un «documento originale del 1295» da trascrivere. Ughelli scrive nel 1667 che «Quanto al Piegaio, è traditione antica» e dichiara di servirsi anche di «una certa scrittura […] benché non autentica». Da questa tradizione deriva il racconto del cassero dei conti distrutto dai Piegaresi, dei «mali portamenti» dei signori, della lastricatura delle strade per impedire la corsa dei cavalli e del ruolo attribuito a Cato della casa di Cariano.28

Perché non viene inserita una trascrizione medievale. La fonte che possediamo è la testimonianza seicentesca di Ughelli su una tradizione e su una scrittura da lui stesso qualificata come non autentica. La si può usare per studiare la memoria locale e la tradizione documentaria, ma non trasformarla in un atto contemporaneo alla rivolta. Il racconto resta quindi esplicitamente separato dalla documentazione duecentesca sicura.

1296: i confini e le notizie sulla sottomissione e sullo statuto. Bolletti afferma che nel 1296, per ordine dei magistrati di Perugia, furono fissati i termini tra le comunità di Piegaro e Castel della Pieve e rimanda agli «Annali Decemvirali», foglio 256. È una traccia archivistica precisa, ma il testo dell’atto non è stato ancora recuperato. La scheda SIUSA del Comune di Piegaro aggiunge che nello stesso anno il castello si sottomise a Perugia, ricevette lo statuto e lo stemma e vide definiti i confini. Finché non saranno individuati e letti gli atti corrispondenti, è corretto distinguere la notizia dei confini — sostenuta dal rinvio di Bolletti — dalla più ampia sequenza sottomissione-statuto-stemma, per ora nota soltanto attraverso la sintesi archivistica moderna.29

Stato della fonte del 1296. Non viene inserita alcuna trascrizione perché, nella ricerca corrente, non è ancora disponibile il testo dell’atto richiamato da Bolletti né sono stati identificati i documenti medievali specifici sui quali si fonda la sintesi SIUSA.

Un castello, più livelli di potere

Fra il 1139 e la fine del Duecento le fonti non descrivono per Piegaro un passaggio lineare e improvviso dalla signoria dei conti a una comunità pienamente autonoma. Mostrano piuttosto la compresenza di più soggetti e ambiti di autorità: i conti «di Piegaro», documentati con sicurezza dal 1245; gli uomini del castello, che emergono come soggetto distinto nelle registrazioni fiscali e giudiziarie e nella rappresentanza dei sindici Plagarii; il Comune di Perugia, che compare nella custodia delle fortificazioni, nella giustizia, nella fiscalità, nelle deliberazioni e negli obblighi militari.

La sequenza documentaria rende visibile questa sovrapposizione senza autorizzare a fissare un unico momento di trasformazione. Nel 1248 sono attestati il cassero, la torre e i loro custodi; nel 1258 Tiberini segnala nell’elenco di ville e castelli del comitato perugino il castrum Francorum de Plagario; nel 1260 il Liber impositionis bladi registra gli Homines franci de Plagario; nel 1275 Perugia interviene pro facto Castellatii comitis de Plagario; nel 1277 i sindici Plagarii agiscono in una causa; nel 1281 Zutius di Andrea di Piegaro e, nel 1282-1283, i conti Andrea e Uguccione compaiono nella documentazione relativa al servizio e agli obblighi militari perugini; nel 1285 il procedimento relativo a San Silvestro coinvolge persone definite de castro Plagario.

I punti più solidi restano quindi l’esistenza del castrum nel 1139; la linea genealogica che, secondo Tiberini, collega Bernardino Bulgarelli ai successivi conti di Piegaro, senza che gli atti del 1186-1188 provino un suo dominio sul castello; Andrea attestato con titolo comitale e predicato di Piegaro dal 1245; il cassero e la torre nel 1248; il castrum Francorum de Plagario attestato da Tiberini per il 1258 e gli Homines franci de Plagario nel 1260; i sindici Plagarii nel 1277; San Silvestro nel 1275 e nel procedimento del 1285. Restano invece aperti la precisa origine della data 1240, il valore documentario del lodo attribuito al 1251, la tradizione della distruzione del cassero circa il 1295 e il contenuto esatto degli atti riferiti al 1296. La ricostruzione deve quindi rimanere graduata secondo la qualità delle fonti, senza trasformare una documentazione frammentaria in una successione istituzionale che nessun singolo atto oggi disponibile dimostra.

Regesto documentario per i controlli successivi

Criterio degli stati di verifica. «Certo» indica che l’attestazione è sostenuta da un testo edito o da un regesto con riferimento documentario identificato, non necessariamente che il testimone originale sia stato collazionato direttamente in questa ricerca. «Indiretto» segnala una lezione o una notizia trasmessa attraverso un’edizione, una trascrizione o una fonte successiva ancora da confrontare con il documento richiamato. «Aperto» indica tradizioni, attribuzioni o dati che non possono essere assunti come fatti documentariamente verificati allo stato attuale.

DataAttestazioneRiferimentoStato della verifica
1139Atto rogato in Castro Plagaio; prima attestazione documentaria sicura del castello.AVO, Cartulari, Codice B, c. 106/5; Piselli, Comunità laica e religiosa, pp. 17-18, 29-30.testo edito; testimone in cartulario, non originale
1186Enrico VI concede ai Perugini totum comitatum Perusinum, eccettuando fra i nuclei signorili Bernardinus Bulgarellus et heredes ipsorum.CDP, I, n. 8, pp. 19-22; Böhmer, Acta Imperii selecta, I, pp. 155-157.atto edito integralmente
1188Il conte Bernardino, con i consoli e gli uomini di Castrum Plebis Sancti Gervasii, sottopone il castello a Perugia con patti.CDP, n. 9; Ughelli, parte IV, n. LI, pp. 210-211.atto edito; lezione Ughelli da collazionare con CDP
1240Data tradizionalmente attribuita alla concessione di Piegaro ai conti di Marsciano da parte di Federico II.Crispolti, Perugia Augusta, II, p. 195; Ughelli, pp. 91-92.data senza diploma individuato
1244Andrea e Uguccione detti comites de Plegario in un privilegio attribuito a Federico II.Huillard-Bréholles, VI/1, pp. 148-152; copia senese da esemplare autenticato.falso per Böhmer; tradizione tarda e corrotta
1245Andrea Comitis [sic] de Plagario, testimone.CDP, II, p. 446; Tiberini, n. 60.116.formula riportata da Tiberini con rinvio al CDP; collazione diretta da completare
1247Andrea comes de Plagario, testimone.CDP, II, p. 467; Tiberini, n. 60.117.formula riportata da Tiberini con rinvio al CDP; collazione diretta da completare
1248Custodi perugini del cassero e della torre di Piegaro condannati per essersi assentati senza permesso.Libri dei banditi, n. 114.regesto moderno da registro; testo integrale da controllare
1250Omicidio di un uomo di Piegaro; condanna di Ranaldo Avultrone e del presunto mandante.Libri dei banditi, nn. 182, 186.regesti moderni da registro
1250Atto compiuto fra Castrum Plagarii e Castrum Plebis, nel luogo detto Croce; il procuratore di Castel della Pieve giura, a nome della comunità, di osservare i precetti del podestà perugino.Ughelli, parte IV, n. LIII, p. 212; Bolletti, pp. 46-47.testo edito integralmente da trasunto seicentesco
1251Conferma di diritti, condizioni e servizi relativi a Castel della Pieve già ceduti da Bernardino Bulgarelli, Raniero, Andrea e Uguccione.CDP, II, pp. 536, 554; Ughelli, parte IV, documento successivo al n. LI.conferma documentaria; rilevanza genealogica
1251Condanne riguardanti uomini legati all’ambiente dei conti di Piegaro.Libri dei banditi, nn. 234, 242, 256.regesti moderni da registro
1251Presunto lodo di Poggio Aquilone fra i conti e la comunità di Piegaro.Ughelli, pp. 91-92.solo testimonianza seicentesca da scrittura non autentica
1256Petizione dei conti relativa a una controversia con il Comune e gli uomini di Castel della Pieve.Ansidei, Regestum reformationum, I, p. 13.regesto editoriale da registro; testo integrale da acquisire
1258Procedimento che coinvolge Andrea; furto di capre appartenenti a Uguccione mentre pascolavano nelle pertinenze di Piegaro.Libri dei banditi, nn. 509, 524.regesti moderni da registro
1258castrum Francorum de Plagario nel più antico elenco di ville e castelli del comitato perugino.S. Tiberini, Le signorie rurali nell’Umbria settentrionale, p. 284, n. 220, con rinvio ad A. Grohmann, Città e territorio tra Medioevo ed età moderna, p. 594.formula pubblicata da Tiberini; Grohmann e registro da collazionare
1259Andrea di Piegaro testimone a un atto del Comune di Perugia relativo alla coniazione di monete d’oro e d’argento.ASPg, Sommissioni, 2, cc. 111v-112v; Tiberini, n. 60.128.riferimento archivistico e regesto; testo integrale da acquisire
1260Procedimenti contro Andrea e Uguccione per mancata comparizione o allontanamento contro l’ordine del giudice.Libri dei banditi, nn. 661, 696; ASPg, Riformanze 4, c. 398r.regesti ed estratti; testo integrale da controllare
1260Homines franci de Plagario, registrati con un’imposizione di 79 corbe nel Liber impositionis bladi.ASPg, Consigli e Riformanze 4; Pistelli, Memorie storiche di Castiglion Fosco; Luongo, 2022, pp. 72-73.formula latina pubblicata; carta da collazionare
1275Ecclesia sancti Silvestri de Plagario solvit lib. V, sol. XI.Guidi, Rationes decimarum Italiae. Tuscia, I.formula attestata; numero e pagina da fissare
1275Delibera pro facto Castellatii comitis de Plagario; il regesto riferisce che il podestà di Orvieto doveva assicurare al conte la tenuta del Castellatium.ASPg, Consigli e Riformanze 2, cc. 149v, 151r; Tiberini, n. 60.132.formula testuale e regesto; deliberazione integrale da acquisire
1276Andrea e Uguccione fra i magnati del contado di Porta Eburnea; i conti di Piegaro compaiono anche nell’elenco di Porta Santa Susanna.Nicolini, Reformationes, p. XXXII; Tiberini, n. 60.133.edizione documentaria
1277Uguccione multato; ordine a un procuratore di Andrea di comparire nella causa promossa dai sindici Plagarii.ASPg, Podestà 1277, reg. 6, cc. 38r, 74r.regesti con formula testuale; registrazioni integrali da acquisire
1281Zutius di Andrea di Piegaro presta servizio fra i milites inviati da Perugia a Città di Castello.ASPg, Diplomatico, V 3 291.regesto da atto; testo integrale da acquisire
1282-1283Andrea e Uguccione, comites de castro Plagarii, condannati per non avere assolto agli obblighi militari nelle campagne contro Foligno.ASPg, Podestà 1282, c. 13v; ASPg, Capitano 1283, reg. 4, c. 177r.regesti con qualifiche testuali; registrazioni integrali da acquisire
1285Procedimento per l’assalto alla chiesa di San Silvestro; imputati omnes de castro Plagario; pace e concordia fra le parti.ASPg, Capitano 1285, reg. 4, c. 9v; Tiberini, n. 60.142.regesto con brevi estratti testuali; testo integrale da acquisire
1285Andrea e Uguccione allibrati a Perugia per 2.000 lire ciascuno.Grohmann, La Libra di Perugia del 1285, p. 275.edizione documentaria; singola voce da collazionare
1286Uguccione parte in una controversia con Guidetto; oggetto non precisato nel regesto utilizzato.ASPg, Capitano 1286, reg. 6, c. 13v.regesto da registro; testo integrale da acquisire
1288Vertenza fra i conti di Piegaro e il Comune di Castel della Pieve, rinviata al Consiglio maggiore.ASPg, Riformanze 11, cc. 18r-19r.regesto da registro; testo integrale da acquisire
1288Dato dei 146 fuochi attribuiti a Piegaro in tradizioni e sintesi successive.Fonte originaria non ancora individuata.dato escluso dalla narrazione finché non verificato
1290«Il signor del Piegaio» ricordato alla posa della prima pietra del duomo di Orvieto.L. di D. Manenti, Cronaca, ed. Fumi, p. 323.fonte narrativa; persona non identificata con certezza
circa 1295Tradizione della rivolta dei Piegaresi e della distruzione del cassero dei conti.Ughelli, pp. 91-92; Tiberini, n. 60.147.testimonianza seicentesca da scrittura non autentica
1296Determinazione dei confini fra Piegaro e Castel della Pieve.Bolletti, p. 217, con rinvio agli Annali Decemvirali, f. 256.rinvio archivistico preciso; atto da recuperare
1296Sottomissione a Perugia, statuto e stemma attribuiti dalla sintesi archivistica moderna.SIUSA, scheda del Comune di Piegaro.atti medievali specifici ancora da identificare

Questioni aperte e prossime integrazioni

La documentazione finora raccolta consente di delineare con buona sicurezza molti passaggi della storia duecentesca di Piegaro, ma restano alcuni controlli essenziali per consolidare, precisare o eventualmente correggere la ricostruzione:

  1. collazionare direttamente le pp. 446 e 467 del volume II del Codice diplomatico del Comune di Perugia e acquisire, ove possibile, i relativi testimoni archivistici degli atti del 1245 e 1247;
  2. controllare direttamente la registrazione corrispondente al n. 114 dei Libri dei banditi, relativa nel 1248 ai custodi del cassero e della torre di Piegaro;
  3. acquisire e collazionare le registrazioni complete dei Libri dei banditi nn. 182, 186, 234, 242 e 256, relative agli episodi giudiziari del 1250-1251, distinguendo il testo dei registri medievali dai regesti dell’edizione moderna;
  4. verificare se della scrittura relativa al cosiddetto lodo di Poggio Aquilone del 1251 sopravviva una copia, un regesto indipendente o qualsiasi testimonianza anteriore alla narrazione pubblicata da Ughelli;
  5. collazionare direttamente A. Grohmann, Città e territorio tra Medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI), p. 594, e identificare, ove possibile, il registro o l’elenco perugino del 1258 da cui deriva la forma castrum Francorum de Plagario pubblicata da Tiberini;
  6. controllare direttamente nei registri perugini le attestazioni comprese fra il 1256 e il 1288 oggi conosciute soprattutto attraverso regesti o brevi estratti, con particolare priorità per la petizione del 1256, i procedimenti del 1258-1260, il Castellatium del 1275, i sindici Plagarii del 1277, gli obblighi militari del 1282-1283, il processo di San Silvestro del 1285 e le controversie del 1286 e 1288;
  7. collazionare direttamente la voce Homines franci de Plagario del 1260 con la carta del Liber impositionis bladi, verificandone lezione, collocazione e quantitativo;
  8. individuare con precisione numero progressivo e pagina della registrazione relativa alla chiesa di San Silvestro di Piegaro nell’edizione delle Rationes decimarum Italiae per la Tuscia;
  9. esaminare gli Annali Decemvirali, f. 256, richiamati da Bolletti per la determinazione dei confini fra Piegaro e Castel della Pieve nel 1296, e identificare gli eventuali atti medievali sui quali si fonda la successiva tradizione relativa alla sottomissione a Perugia, allo statuto e allo stemma;
  10. individuare la fonte originaria del dato dei 146 fuochi attribuiti a Piegaro nel 1288. Fino al rinvenimento del registro o di un’edizione attendibile, tale cifra non viene utilizzata nella ricostruzione.

Questi controlli non sono semplici integrazioni bibliografiche: in diversi casi possono modificare il grado di certezza attribuito agli episodi e permettere di sostituire regesti o testimonianze indirette con il testo effettivo delle fonti.

Sigle e opere principali

AVO
Archivio Vescovile di Orvieto.
ASPg
Archivio di Stato di Perugia, Archivio storico del Comune di Perugia.
BANDITI
A. Bartoli Langeli - M. P. Corbucci, «I libri dei banditi del Comune di Perugia (1246-1262)», Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, LXXV, 1978, pp. 123-380.
CDP
A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), Perugia, 1983-1991.
HUILLARD
J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, VI/1, Paris, 1860.
GROHMANN 1981
A. Grohmann, Città e territorio tra Medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI), Perugia, Volumnia, 1981, 2 voll.
TIBERINI 1999
S. Tiberini, Le signorie rurali nell’Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 52).
Tiberini
S. Tiberini, Repertorio delle famiglie e dei gruppi signorili nel Perugino e nell’Eugubino tra XI e XIII secolo, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 2006, sezione 60.

Note

1 Il quadro critico e gran parte dei rinvii archivistici sono ricavati da S. Tiberini, Repertorio delle famiglie e dei gruppi signorili nel Perugino e nell’Eugubino tra XI e XIII secolo (con un saggio introduttivo), Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 2006, sezione 60, nn. 60.111-60.147, consultabile in Reti Medievali Open Archive. I documenti e i regesti sono sempre distinti dalle interpretazioni proposte in questa pagina.

2 G. Bolletti, Notizie istoriche di Città della Pieve, Perugia, 1830, pp. 214-216 e relative note; copia digitale in Internet Archive. L’autore attribuisce parte del racconto a un manoscritto storico conservato in casa Vicaroni.

3 AVO, Cartulari, Codice B, c. 106/5; D. Piselli, Comunità laica e religiosa di Montegabbione: chiese ed abazie nei secoli XII-XIV, Montegabbione, Pro Loco Montegabbione, 2018, pp. 17-18 e Appendice documenti, n. 1, pp. 29-30; cfr. L. Fumi, Codice diplomatico della città d’Orvieto, Firenze, 1884, p. 18, e F. Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’ conti di Marsciano, Roma, 1667, p. 22. Il testo oggi usato è conservato in cartulario: non viene pertanto qualificato come originale.

4 Traduzione di servizio: Nel nome del Signore. Bernardino conte, figlio del defunto Burgarello, con il consenso del fratello, della figlia e dei figli, dichiara di rinunciare alle prestazioni illecite che fino ad allora erano state sottratte ingiustamente e senza ragione al monastero di San Pietro d’Acqualta e agli uomini della valle soggetti al suo diritto e dominio. Promette all’abate Marceso e ai suoi successori che la rinuncia sarà mantenuta da lui e dai suoi eredi, sotto pena di venti lire di buoni inforziati e sotto sanzione religiosa. L’atto fu compiuto nell’anno 1139, nel mese di febbraio, indizione terza, nel castello di Piegaro, alla presenza dei testimoni Malabranca, Gozolo e Remita; il giudice Donno lo redasse. Traduzione condotta sul testo pubblicato in D. Piselli, Comunità laica e religiosa cit., con la sola normalizzazione della punteggiatura necessaria alla lettura. La rubrica «De Aquaalta» è ad inchiostro rosso; «Cappelle Aquealte» è di uguale mano. Prima del testo si trova un’invocatio simbolica.

5 Tiberini, nn. 60.113-60.114. Per la genealogia Tiberini considera certa la discendenza dei successivi conti di Piegaro dal Bernardino Bulgarelli attestato nel 1186-1188; l’inquadramento di Bernardino nella più ampia schiatta comitale di Marsciano-Parrano è invece formulato come altamente probabile. I due atti qui discussi riguardano il contado di Perugia e Castrum Plebis, non attestano ancora Bernardino come «conte di Piegaro».

6 A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Perugia, I, n. 8, pp. 19-22; J. F. Böhmer, Acta Imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhange von Reichssachen, I, Innsbruck, Wagner, 1870, n. 168, pp. 155-157. Böhmer dichiara di pubblicare il testo «Nach dem drucke: Bartoli, Storia della città di Perugia (Perugia 1843), s. 253». Il diploma è datato in campo Eugubii, VII idus Augusti 1186. La trascrizione della pagina segue Böhmer integralmente nel contenuto, normalizzando i soli evidenti errori dell’OCR della copia digitale e la separazione delle parole; le integrazioni editoriali già presenti in Böhmer restano fra parentesi quadre.

7 Traduzione di servizio del diploma del 1186: «Nel nome della santa e indivisa Trinità. Enrico VI, per favore della clemenza divina re augusto dei Romani. La munificenza liberale dell’altezza regia è solita onorare con degni benefici tutti, potenti e umili, maggiori e minori, ma soprattutto tende con abbondanza la destra della sua liberalità a coloro la cui costanza nella devozione e fedeltà si mostra pronta e sollecita nei sacri servizi dell’Impero. Avendo dunque fiducia che i nostri devoti e fedeli cittadini perugini si mostreranno sempre in futuro obbedienti ai nostri comandi, poiché su ciò hanno prestato una ferma garanzia giurata, rendiamo noto a tutti i fedeli del regno, presenti e futuri, che per benignità della serenità regia concediamo alla città e ai cittadini di Perugia la libera elezione dei consoli e investiamo gli attuali consoli della dignità consolare, volendo che questa investitura valga per loro in perpetuo. Concediamo inoltre, per autorità della maestà regia, tutto il contado perugino, eccettuate le case e i possessi dei marchesi, il monastero di San Salvatore, i figli di Ugolino, i nobili di Deruta e Bernardino Bulgarelli con i loro eredi. In queste cinque case o distretti non è lasciato ai Perugini alcun diritto, salvo che un cittadino o una chiesa perugina vi possieda qualcosa a titolo di proprietà, pegno, livello o feudo: in tal caso lo tenga pacificamente; allo stesso modo concediamo ai Perugini di possedere senza molestia ciò che hanno legittimamente in altre diocesi. Viceversa, se qualcuno delle cinque case possiede beni nella città o nelle sue adiacenze, per tali beni risponda alla città come gli altri cittadini. Concediamo inoltre ai cittadini perugini, a titolo di beneficio perpetuo, ogni giurisdizione tanto nella città quanto nella porzione di contado loro lasciata, salvo il diritto d’appello per cause del valore di venticinque lire imperiali o più. Concediamo in feudo perpetuo tutti i beni che la contessa Matilde ebbe nella città di Perugia o nella predetta parte del contado. Concediamo inoltre il castello di Agello, salvo il servizio dovuto al marchese; lasciamo loro Civitella Bonizonis e il castello di Arne, salvo il diritto del duca di Spoleto; all’abate di San Pietro confermiamo liberamente il diritto finora avuto nel castello di Casalina. Stabiliamo inoltre che siano immuni dal fodro imperiale e dalle albergarie connesse all’esercito; se però noi, un nostro successore imperatore o re, o un legato della maestà imperiale o regia, dovessimo alloggiare o transitare con l’esercito nel contado di Perugia, ciò avvenga con il consiglio dei consoli perugini. Ordiniamo che nessuno edifichi il castello di Chiusi nel modo recentemente iniziato da coloro che vi erano convenuti dai dintorni: vi abiteranno gli antichi abitanti e i loro eredi, gli altri torneranno alle precedenti abitazioni; i Perugini non recheranno danno o gravame a coloro che abitano il castello, né questi ai Perugini. I Perugini non faranno alcuna società o congiura con persona, città o comune contro il serenissimo nostro padre Federico imperatore augusto o contro la nostra eccellenza. Tutto il lago Perugino resterà nella potestà nostra e dei nostri successori, eccettuate trecento tinche concesse in feudo ai militi perugini, da ricevere dal nostro nunzio cui sarà affidata la gestione del lago. Ugualmente la vida o pedaggio resterà nella potestà nostra e dei successori, salvo cinque soldi per soma concessi in feudo ai militi perugini. Per questa così grande concessione i Perugini renderanno ogni anno cento lire di lucchesi a noi, ai nostri successori o a un nostro nunzio certo, quando ne siano richiesti; se in un anno non saranno richiesti, non saranno tenuti al pagamento di quelle cento lire. Saranno però tenuti, mediante giuramento, alla fedeltà verso l’imperatore o il re contro ogni uomo, chierico o laico, e a fare con i contadi vicini l’esercito detto hosta. Proibiamo che alcun nostro nunzio o altra persona rechi deliberatamente o ingiustamente lesione o gravame alla città o ai cittadini di Perugia contro quanto stabilito; chi lo farà paghi come pena cento lire d’oro, metà alla nostra camera e metà a coloro che avranno subito l’ingiuria. Affinché tutto ciò rimanga inviolato in perpetuo, abbiamo fatto scrivere questa carta e munirla del nostro sigillo». Seguono i testimoni, il segno di Enrico VI, la ricognizione del cancelliere Goffredo e la datazione: anno 1186, indizione IV, diciassettesimo anno del regno, nel campo presso Gubbio, 7 agosto.

8 F. Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’ conti di Marsciano, Roma, 1667, parte IV, n. LI, pp. 210-211: «Istrumento, nel quale il Conte Bernardino concede con certi patti il Castello della Pieve di S. Gervasio al Commune di Perugia; transuntato dall’originale esistente nella Cancellaria di Perugia, da Costantino Garofani». Cfr. CDP, n. 9; Tiberini, n. 60.114. La trascrizione della pagina conserva il testo pubblicato da Ughelli, ma sostituisce la s lunga e altre convenzioni tipografiche seicentesche con grafie correnti; non sono corretti in silenzio i passi dubbi.

9 Traduzione di servizio dell’atto del 1188: «Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Dall’Incarnazione sono trascorsi 1188 anni, indizione sesta, il terzo giorno entrante del mese di dicembre, regnando l’imperatore Federico e il re Enrico. Io conte Bernardino, nel nome di Cristo, per vera pace e vera concordia, con il consenso e la volontà dei consoli del castello della Pieve di San Gervasio — Danello, Gualfredutio di Ubaldino, Giradino di Malabranca e gli altri loro colleghi — e con la volontà degli altri uomini del castello, maggiori e minori, do, concedo e sottopongo il castello della Pieve di San Gervasio al servizio della città di Perugia, nelle mani dei consoli perugini qui nominati, e lo sottopongo al servizio e alla soggezione della città e dei loro successori in perpetuo. In primo luogo stabilisco e sottopongo il castello alla città di Perugia per il servizio d’esercito, per il parlamento e per fare pace e guerra contro ogni uomo in perpetuo, eccettuati l’imperatore, il suo serenissimo figlio re Enrico, Bernardino di Bulgarello conte e i suoi eredi. Gli uomini del castello devono dare alla città di Perugia, nella festa di sant’Ercolano, otto lire di buoni inforziati di moneta lucchese. Tre volte l’anno devono inoltre fornire tre albergarie ai consoli della città di Perugia, e in ciascuna albergaria devono essere dodici uomini con dodici cavalli. Ogni volta che Perugia vorrà fare l’hostis o una spedizione e ordinerà agli uomini del castello di parteciparvi collettivamente, essi dovranno venire nell’esercito perugino a proprio salario e spese; se invece la città vorrà che vengano separatamente militi e fanti, dovranno venire a spese della città di Perugia e con il salario degli uomini del castello. Ogni anno, quando gli uomini del castello avranno costituito il loro consolato, i consoli del castello dovranno venire e giurare [qui l’edizione Ughelli presenta una lacuna] e il comando dei consoli perugini. Ogni sette anni gli uomini di Castel della Pieve dovranno far rinnovare i giuramenti fra la città di Perugia e il castello agli uomini dai quattordici anni in su, secondo quanto è scritto in questo strumento. Ogni anno gli uomini del castello dovranno rendere i servizi sopra nominati, salvo un pericolo evidentissimo che li renda impossibili; cessato tale pericolo, dovranno immediatamente tornare a prestarli. Se rifiuteranno di adempiere quanto sopra, il conte Bernardino e i suoi eredi dovranno fare quanto il consolato perugino ordinerà loro, collettivamente o separatamente; segue poi un passo testualmente problematico dell’edizione riguardante l’eventuale intervento del vescovo di Perugia, dell’arciprete di San Lorenzo o di due buoni uomini per porta e l’obbligo del conte e degli eredi di obbedire senza dolo o frode e di non fare pace né tregua con Castel della Pieve senza volontà e licenza della comunità perugina. Ughelli stampa quindi che, “se vorranno osservare” quanto sopra, gli uomini del castello pagheranno a Perugia, a titolo di pena, cinquecento lire di moneta lucchese: la frase è internamente contraddittoria e sembra richiedere una negazione, ma non viene emendata nella trascrizione latina. Se gli obblighi saranno osservati, Perugia dovrà aiutare gli uomini di Castel della Pieve nel loro uso e diritto contro tutti, eccettuati l’imperatore, re Enrico, il conte Bernardino e i suoi eredi. In nessun tempo gli uomini del castello dovranno prestare con qualche artificio servizio [la lezione apostatum servitium è da ricontrollare] al Comune di Orvieto. Tutto ciò fu disposto e ordinato dal conte e dai buoni uomini del castello presso l’ospedale di Foligno e confermato con giuramento da loro e da tutti gli altri uomini di Castel della Pieve nel loro castello, alla presenza dei testimoni nominati. Il giudice maestro Acto sottoscrisse e completò l’atto; Andrea, notaio per autorità della Sede apostolica, lo pubblicò fedelmente».

10 La conferma del 1251 ricorda i diritti, condizioni e servizi in Castro Plebis o nelle sue pertinenze ceduti a Perugia «a Bernardino Bulgarelli, & Rainerio filio, nec non Andrea, & Uguiccione nepotibus eiusdem Bernardini», formula trascritta da Ughelli subito dopo il documento LI. Cfr. CDP, II, pp. 536 e 554; Tiberini, n. 60.124. Tiberini osserva che Andrea e Uguccione non possono aver partecipato all’atto del 1188 e ipotizza quindi una successiva ratifica o concessione non oggi individuata; il dato certo è la testimonianza genealogica retrospettiva del 1251.

11 C. Crispolti, Perugia Augusta, Perugia, 1648, libro II, p. 195 (nell’esemplare digitale la pagina è leggibile anche in Internet Archive): «Chiamasi hoggi questo Castello communemente Piegaio, & erano già di lui Padroni i Conti di Marsciano, che l’ottennero dall’Imperatore Federigo Secondo, & fu loro confermato da Innocenzo Quarto l’anno 1251 il giorno settimo d’Aprile […]». Il passo non indica il 1240. F. Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’ conti di Marsciano, Roma, 1667, pp. 91-92, riproduce la notizia di Crispolti e subito aggiunge: «Quanto al Piegaio, è traditione antica, che fusse de’ Conti di Marsciano»; copia digitale in Google Books. La scheda moderna SIUSA/SAN del Comune di Piegaro ripete invece espressamente l’anno 1240, senza indicare nel profilo storico il diploma da cui esso deriverebbe. Sulla bolla di Innocenzo IV del 1251 e sulla sua reale pertinenza a Castrum Plebis, cfr. CDP, II, pp. 536 e 554; Tiberini, nn. 60.123-60.124. Ne consegue che la concessione federiciana è una tradizione erudita antica, mentre la precisa data «1240» resta, allo stato attuale, senza riscontro documentario individuato.

12 J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici Secundi, VI/1, Paris, 1860, pp. 148-152, testo disponibile in Internet Archive. L’editore indica come fonte «archiv. comm. Senens., scritture della Balzana, n° 20», specificando che si tratta di una «copia chartacea exemplaris authenticati, gravius tamen corrupti». La cornice iniziale del testo dichiara che il privilegio fu copiato su richiesta del procuratore di Castel della Pieve; la chiusa editoriale registra l’autenticazione di Matteo, notaio di Castel della Pieve, trascritta il 9 dicembre 1436. Huillard segnala numerose corruzioni e formula anche un giudizio diplomatico negativo su una clausola, ritenuta «omnino a genuinis alienam» e alterata nel passaggio da copia a copia. J. F. Böhmer, Regesta Imperii, V/1, Innsbruck, 1881-1882, p. 599, considera il documento falso; Tiberini, n. 60.115, insiste perciò sul carattere necessariamente condizionale dell’identificazione dei due comites de Plegario con i discendenti di Bernardino Bulgarelli. L’edizione di Huillard colloca il documento sotto l’anno 1244 e l’indizione II, ma la data interna reca «anno […] millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, die tertia mensis januarii»; lo stesso editore corregge inoltre l’anno di impero da vigesimo tercio a quarto. Traduzione di servizio. La cornice notarile dichiara che il testo è copia di un privilegio imperiale conservato nell’archivio pubblico di Castel della Pieve e riprodotto parola per parola per autorità del vicario generale del vescovo di Chiusi. Nel privilegio attribuito a Federico II, l’imperatore dichiara gli uomini e la comunità di Castel della Pieve immuni da oneri ordinari e straordinari e descrive diffusamente il territorio che attribuisce alla comunità. Fra i confini compaiono Paciano, Panicale e Piegaro, il fossato di Moiano, la fonte di San Galgano, il colle di Castellonchio, il monte San Marcello, la strada o via maggiore di Piegaro, la via per il luogo dei Frati, il fiume Nestore e altri riferimenti. Gli uomini di Castel della Pieve vengono inoltre dichiarati liberi da omaggi, oneri e debiti che avrebbero potuto gravarli verso qualunque fedele dell’Impero e in particolare verso Andrea e Uguccione, conti di Piegaro, definiti traditori della maestà imperiale e dell’Impero. Seguono la pena per chi violasse il privilegio, l’elenco dei testimoni, il segno imperiale e la datazione presso la chiesa di San Lazzaro nel distretto di Foligno. L’edizione chiude ricordando l’autenticazione notarile del 1436. La traduzione rende il contenuto del testo edito, non ne certifica l’autenticità.

13 A. Bartoli Langeli (a cura di), Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), II, 1237-1254, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1985, pp. 446 e 467; Tiberini, nn. 60.116-60.117. Tiberini registra rispettivamente «Andrea Comitis [così] de Plagario», testimone nel 1245, e «Andrea comes de Plagario», testimone nel 1247. Il volume II del CDP è l’edizione critica di riferimento; finché non saranno acquisite le immagini del testimone archivistico o una riproduzione integrale controllabile delle due pagine, nella pagina web si riportano soltanto le formule relative ad Andrea e non si pretende di ricostruire integralmente i due atti.

14 A. Bartoli Langeli - M. P. Corbucci, «I libri dei banditi del Comune di Perugia (1246-1262)», Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, LXXV, 1978, n. 114; Tiberini, n. 60.118. Il dato oggi utilizzato è un regesto moderno del procedimento: due cittadini perugini, custodi insieme ad altri del cassero e della torre di Piegaro, furono condannati a 25 lire ciascuno per essersi assentati senza permesso. Non essendo ancora disponibile nella ricerca corrente la trascrizione completa della registrazione medievale, il regesto è dichiarato come tale e non trasformato in una falsa trascrizione del documento.

15 F. Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’ conti di Marsciano, Roma, 1667, parte IV, n. LIII, p. 212, con la rubrica: «Istrumento, dal quale apparisce, che à Raniero di Bulgarello, Podestà di Perugia andato contro Castel della Pieve, si rese questo Castello, promettendo osservare i patti a’ Perugini &c. transuntato dall’Archivio di detta Città da Costantino Garofani»; copia digitale in Google Books. Cfr. G. Bolletti, Notizie istoriche di Città della Pieve, Perugia, 1830, pp. 46-47, che riferisce il documento alla Segreteria Decemvirale di Perugia. Traduzione di servizio: nell’anno 1250, il 13 maggio, mentre Raniero Bulgarelli, podestà di Perugia, si trovava fra il castello di Piegaro e Castel della Pieve, nel luogo detto Croce, con numerosi militi e in attesa dell’esercito generale della città e del contado destinato alla devastazione di Castel della Pieve, Pepo di Giovanni Alberti, sindaco, attore e procuratore del Comune e degli uomini di Castel della Pieve, comparve davanti al podestà e giurò sui Vangeli, a nome della comunità e degli uomini del castello, di osservare tutti i precetti ricevuti dal podestà in nome di Perugia. Seguono i testimoni e la sottoscrizione del notaio Gualkerino, che dichiara di essere stato presente e di avere sottoscritto l’atto. La traduzione rende il contenuto dell’edizione Ughelli e non equivale a una collazione con il testimone archivistico.

16 A. Bartoli Langeli - M. P. Corbucci, «I libri dei banditi del Comune di Perugia (1246-1262)», Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, LXXV, 1978, pp. 123-380, nn. 182, 186, 234, 242 e 256; Tiberini, nn. 60.119-60.122. Il repertorio di Tiberini richiama esplicitamente per il ramo dei conti di Piegaro i nn. 182 e 186 sotto il 1250 e i procedimenti del 1251; la pagina conserva la distinzione fra i regesti dell’edizione moderna e le registrazioni medievali sottostanti. Fino al controllo diretto delle singole schede e, ove possibile, dei registri, non si propone una trascrizione latina ricostruita.

17 F. Ughelli, Albero et istoria, Roma, 1667, pp. 91-92. Ughelli introduce il complesso delle notizie su Piegaro dichiarando di servirsi di «una certa scrittura, che conservano gl’istessi Piegaresi, benché non autentica»; poco dopo riferisce le capitolazioni attribuite al 1251 e conclude: «Fù dato questo Laudo nel Poggio Aquilone li x. Aprile l’Anno MCCLI». La trascrizione riportata nel testo riproduce il passo di Ughelli, sciogliendo soltanto la s lunga e mantenendo l’ortografia seicentesca. Cfr. Tiberini, n. 60.123, che mette in rapporto questa tradizione con il contesto conflittuale attestato dai procedimenti giudiziari del 1250-1251, senza elevarla a documento autentico.

18 V. Ansidei, Regestum reformationum Comunis Perusii ab anno MCCLVI ad annum MCCC, I, Perugia, 1935, p. 13; A. Bartoli Langeli - M. P. Corbucci, «I libri dei banditi del Comune di Perugia (1246-1262)», nn. 509, 524, 661 e 696; ASPg, Riformanze 4, c. 398r; ASPg, Sommissioni 2, cc. 111v-112v; S. Tiberini, Repertorio, nn. 60.125-60.131. Le fonti attestano, fra l’altro, Andrea e Uguccione con il predicato di Piegaro; nella pagina non si estendono i brevi frammenti conservati nei regesti sino a simulare una trascrizione integrale dei registri.

19 S. Tiberini, Le signorie rurali nell’Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 52), p. 284: «nel più antico elenco di ville e castelli del comitato perugino (1258) compare anche un castrum Francorum de Plagario»; la nota 220 rinvia ad A. Grohmann, Città e territorio tra Medioevo ed età moderna (Perugia, secc. XIII-XVI), Perugia, Volumnia, 1981, p. 594. Tiberini richiama immediatamente dopo anche gli homines franchi de Plagario del 1260, con rinvio, alla nota 221, a Grohmann, p. 605. La presente pagina utilizza quindi la formula così come pubblicata da Tiberini, senza presentarla come collazione diretta né di Grohmann né del registro perugino sottostante.

20 ASPg, Archivio storico del Comune di Perugia, Consigli e Riformanze, n. 4, cc. 144r-157v, 160r-166r e 168r-175r; A. Luongo, «Comune, Popolo e crisi alimentari a Perugia (1257-1260)», in Il fuoco e l’acqua. Prevenzione e gestione dei disastri ambientali fra Medioevo e Età Moderna, Milano, 2022, pp. 61-77, in particolare pp. 72-73. La forma Homines franci de Plagario con l’indicazione «79 corbe» è pubblicata anche da S. Pistelli, Memorie storiche di Castiglion Fosco, p. 9 della copia digitale, che rinvia espressamente al «Liber impositionis bladi, Anno 1260, ASP», disponibile in copia digitale. La presente pagina usa tale trascrizione per fissare la lezione, ma mantiene aperta la collazione autoptica della carta. Cfr. anche Tiberini 1999, p. 284, n. 221, che per gli homines franchi de Plagario del 1260 rinvia a Grohmann 1981, p. 605.

21 P. Guidi, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Tuscia, I: La decima degli anni 1274-1280, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1932. La formula «Ecclesia sancti Silvestri de Plagario solvit lib. V, sol. XI» è ripresa nella scheda ufficiale CEI della chiesa di San Silvestro. Traduzione di servizio: «La chiesa di San Silvestro di Piegaro pagò 5 lire e 11 soldi». Numero e pagina dell’edizione Guidi restano da collazionare direttamente.

22 ASPg, Consigli e Riformanze 2, cc. 149v e 151r; Tiberini, n. 60.132. Il repertorio conserva la formula pro facto Castellatii comitis de Plagario e regesta il provvedimento con il quale la tenuta doveva essere assicurata al conte dal podestà di Orvieto. Non essendo qui disponibile la trascrizione integrale della deliberazione, si pubblica soltanto la formula testualmente attestata.

23 U. Nicolini, Reformationes Comunis Perusii quae extant anni MCCLXII, Perugia, 1969, p. XXXII; ASPg, Podestà 1277, reg. 6, cc. 74r e 38r; Tiberini, nn. 60.133-60.135. Nel 1276 Andrea e Uguccione risultano fra i magnati del contado; nel 1277 la documentazione attesta Uguccione nella parrocchia di S. Bartolomeo di Porta Eburnea e una causa promossa dai sindici Plagarii. I registri del 1277 restano da acquisire integralmente.

24 ASPg, Diplomatico V 3 291; ASPg, Podestà 1282, c. 13v; ASPg, Capitano 1283, reg. 4, c. 177r; Tiberini, nn. 60.136, 60.138 e 60.140. Le registrazioni documentano Zutius di Andrea nel servizio perugino del 1281 e Andrea e Uguccione, qualificati come conti del castello di Piegaro, fra i cavalieri soggetti agli obblighi militari del Comune. Poiché la ricerca corrente non dispone della riproduzione integrale dei tre atti, il testo mantiene il livello del regesto e delle qualifiche certe.

25 ASPg, Capitano 1285, reg. 4, c. 9v; A. Grohmann, L’imposizione diretta nei Comuni dell’Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285, Perugia, 1986, p. 275; Tiberini, nn. 60.142-60.143. Tiberini conserva nel regesto del processo alcuni segmenti testuali della registrazione, dai quali sono tratti i brevi estratti latini riportati nella pagina; essi non costituiscono la trascrizione integrale della c. 9v. La Libra registra Andrea e Uguccione per 2.000 lire ciascuno, ma la singola voce va ancora collazionata nell’edizione Grohmann prima di riprodurla integralmente.

26 ASPg, Capitano 1286, reg. 6, c. 13v; ASPg, Riformanze 11, cc. 18r-19r; Tiberini, nn. 60.144-60.145. Nel primo caso non è specificata la materia della controversia di Uguccione; nel secondo la vertenza fra i conti e Castel della Pieve viene rinviata al Consiglio maggiore. Per entrambi gli episodi si conserva il regesto finché non saranno acquisite le registrazioni complete.

27 L. di D. Manenti, Cronaca, ed. L. Fumi, Rerum Italicarum Scriptores, XV, parte V, p. 323; Tiberini, n. 60.146. La fonte è narrativa: la pagina registra la formula «il signor del Piegaio» nel racconto della cerimonia orvietana, senza identificarne arbitrariamente il titolare né dedurne rapporti genealogici ulteriori.

28 F. Ughelli, Albero et istoria della famiglia de’ conti di Marsciano, Roma, 1667, pp. 91-92; Tiberini, n. 60.147. Ughelli presenta l’appartenenza di Piegaro ai conti come «traditione antica» e dichiara che il racconto successivo dipende da «una certa scrittura» conservata dai Piegaresi, «benché non autentica». Il riferimento «circa l’anno 1295» appartiene dunque alla testimonianza seicentesca e non a un atto duecentesco oggi verificato. Per coerenza metodologica non viene costruita una trascrizione medievale inesistente.

29 G. Bolletti, Notizie istoriche, p. 217, nota a: «Annal. Decemvirali, fol. 256»; SIUSA, Comune di Piegaro, scheda del soggetto produttore. La copia dello statuto conservata nell’archivio comunale è datata 1518 e non coincide necessariamente con un originale del 1296. Finché il foglio degli Annali e gli atti specifici della sottomissione non saranno esaminati, non si propone alcuna trascrizione.

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